Ricorso notificato oltre sessanta giorni irricevibile con revoca patrocinio a spese Stato (TAR Lombardia n. 275 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno deve essere notificato entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla conoscenza dell’atto lesivo, ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm.. La relativa questione di tardività è rilevabile d’ufficio dal giudice, previo avviso alle parti. Il ricorso proposto oltre tale termine è irricevibile e non consente l’esame nel merito dei motivi di gravame. L’accertamento dell’irricevibilità travolge l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, che va revocata per sopravvenuta insussistenza dei presupposti di legge. La definizione in rito giustifica la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Questore della Provincia di Milano il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con provvedimento del 29 novembre 2019, n. 319/2019, l’amministrazione ha respinto l’istanza. A fondamento del diniego ha posto la cessazione del rapporto di lavoro allegato all’istanza, la percezione di un reddito discontinuo e insufficiente e l’omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi. Ha inoltre escluso la sussistenza dei requisiti per il permesso in attesa di occupazione, già ampiamente fruito in passato.

Il ricorrente ha impugnato il diniego con due motivi, deducendo l’erronea valutazione della propria situazione lavorativa e reddituale e il dovere dell’amministrazione di rilasciare il titolo per attesa occupazione. La Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 609/2020. All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2024, previo avviso alle parti della questione rilevata ex officio di tardività della notificazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della tempestività del ricorso. Il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente in data 12 dicembre 2019, mentre il ricorso è stato proposto in data 11 febbraio 2020. Il computo dei giorni evidenzia un lasso di 61 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo.

Il raffronto con il termine decadenziale previsto dall’art. 29 cod. proc. amm. conduce a una conclusione univoca. Il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni, con la conseguenza che deve essere dichiarato irricevibile. Il rilievo è stato correttamente introdotto d’ufficio, con avviso preventivo alle parti, e la sua fondatezza preclude l’esame nel merito dei due motivi di gravame.

La definizione in rito produce un effetto ulteriore sul beneficio economico. Il ricorrente era stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 67/2020. L’accertata irricevibilità del ricorso dimostra l’insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio. Il Collegio dispone pertanto la revoca dell’ammissione provvisoria.

Quanto alle spese, il Collegio valorizza due elementi: il rilievo officioso della questione di irricevibilità e la definizione della controversia in rito. Su questa base ritiene di disporre l’integrale compensazione tra le parti. Il dispositivo dichiara irricevibile il ricorso e revoca l’ammissione al patrocinio, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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