Requisito di “servizio effettivo” nel bando: vale solo il servizio di ruolo (Cons. Stato n. 9986 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Allorché un bando concorsuale richieda quale requisito di partecipazione un periodo di servizio effettivo nella qualifica corrispondente alla medesima professionalità, l’espressione va intesa come riferita al servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell’amministrazione pubblica a seguito di selezione concorsuale. La regola trova fondamento nell’art. 97 Cost. e nell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, che impongono l’accesso mediante procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta. Ne consegue l’esclusione del servizio prestato sulla base di contratti a termine sottoscritti senza il previo espletamento di una prova selettiva. La diversa utilizzazione di tali periodi nelle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato non integra un termine di raffronto idoneo a infirmare l’operato dell’amministrazione, trattandosi di procedure ontologicamente distinte dal concorso ordinario.

Il Fatto

La ricorrente partecipava a un concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito da un’azienda ospedaliera universitaria per la copertura di sei posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente amministrativo. Con delibera del direttore generale veniva esclusa dalla procedura, sul rilievo che il periodo di attività prestato presso una ASL non era riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato e non poteva quindi essere equiparato al servizio presso enti del Servizio Sanitario Nazionale nelle categorie D o DS.

Il TAR Campania respingeva il ricorso con sentenza n. 2369/2023, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il servizio effettivo coincide con il servizio di ruolo. La ricorrente proponeva appello, riproducendo i motivi del ricorso introduttivo; l’azienda si costituiva e riproponeva le eccezioni di rito già sollevate in primo grado, tra cui la tardività.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dichiara di poter prescindere dall’esame delle questioni di rito, in ragione dell’infondatezza nel merito dell’appello. Il Collegio condivide l’assorbente rilievo del primo giudice: quando il bando richiede un periodo di servizio effettivo, l’espressione designa il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell’amministrazione pubblica a seguito di selezione concorsuale.

Il percorso argomentativo si salda ai principi costituzionali e legislativi in materia di reclutamento. L’art. 97 Cost. stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge. L’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 prevede che l’assunzione avvenga tramite procedure selettive conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta. Da tali disposizioni il Collegio trae la conseguenza dell’esclusione del servizio reso in forza di contratti a termine sottoscritti senza il previo espletamento di una prova selettiva, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 215 del 2019.

Di fronte a questo dato dirimente, l’appellante si limita a richiamare, quale termine di raffronto asseritamente indicativo dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, il fatto che il medesimo periodo di servizio, prestato sulla base di contratti stipulati ai sensi dell’art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992, sia stato considerato utile nelle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato.

Il Collegio rileva che non vengono addotti elementi o argomenti per contraddire le motivazioni con le quali il primo giudice aveva già evidenziato la diversità fra tali procedure, intese anche a livello legislativo come possibile deroga eccezionale alla regola costituzionale del concorso, e le procedure concorsuali ordinarie, quale quella per cui è causa. Il mezzo si risolve pertanto in una mera riproposizione della doglianza già svolta in primo grado, mancando la formulazione di specifici argomenti di critica alla motivazione impugnata su un punto dalla stessa espressamente trattato.

L’appello è quindi infondato e viene respinto. Le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro tremila oltre accessori, seguono la regola della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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