Interdittiva antimafia e riesame: rilevano solo i fatti sopravvenuti (Cons. Stato n. 9985 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame dell’interdittiva antimafia, il Prefetto è tenuto a valutare esclusivamente i fatti sopravvenuti allegati dall’impresa istante, al fine di verificarne l’idoneità a superare l’originaria prognosi di infiltrazione. Gli elementi indiziari posti a base dell’informativa non perdono rilevanza per il solo decorso del tempo, che è fattore in sé neutro. Le circostanze anteriori già dedotte nel giudizio di impugnazione dell’interdittiva sono coperte dal giudicato formatosi sul rigetto, anche se la motivazione della sentenza non le richiami analiticamente, perché la valutazione del pericolo infiltrativo è complessiva e globale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 159/2011 per asserita violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, e la stessa è comunque priva di rilevanza quando i fatti addotti non siano realmente sopravvenuti.
Il Fatto
Una società impugna davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui la Prefettura di Reggio Calabria, nel maggio 2021, ha respinto l’istanza di riesame dell’interdittiva antimafia che la riguardava. Il ricorso è respinto con sentenza n. 683/2024 e la società propone appello, dolendosi della valutazione delle circostanze addotte a sostegno dell’istanza di aggiornamento.
La questione giunge al Consiglio di Stato perché l’appellante sostiene che le circostanze favorevoli, sebbene anteriori all’interdittiva, non fossero state esaminate dall’Amministrazione; ripropone inoltre l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui, in sede di aggiornamento, il Prefetto deve apprezzare soltanto gli eventuali fatti sopravvenuti dedotti dall’impresa, per verificarne l’idoneità a far venir meno la prognosi infiltrativa originaria. Gli indizi posti a base dell’informativa non perdono rilievo per il mero decorso del tempo (Cons. Stato, sez. III, n. 5592 del 2021; n. 3915 del 2021; n. 7947 del 2019; n. 2324 del 2019; n. 4620 del 2018; n. 1562 del 2018; n. 1084 del 2017).
Su questa premessa la Corte condivide la conclusione del primo giudice: i fatti invocati non erano sopravvenuti, essendo tutti anteriori all’interdittiva del 2015 e alla sentenza che ne aveva respinto l’impugnazione. L’argomento centrale dell’appello — che l’Amministrazione non li avesse considerati all’epoca — non supera il rilievo che le stesse circostanze erano state dedotte nel giudizio di impugnazione e sono quindi coperte dal giudicato reiettivo. La mancata analitica menzione nella motivazione della sentenza n. 522 del 2017 non cancella il dato che quegli elementi erano stati oggetto di valutazione, coerentemente con la natura complessiva e globale del giudizio sul pericolo infiltrativo.
La Corte rileva inoltre che l’Amministrazione ha richiamato ulteriori circostanze, legate alla frequentazione con soggetto controindicato, in parte anteriori ma ignote all’epoca dell’adozione dell’interdittiva e della definizione del relativo contenzioso: esse vanno pertanto considerate sopravvenute ai fini che qui rilevano e denotano il coinvolgimento della società con soggetti gravitanti nell’orbita di sodalizi criminali. Il provvedimento impugnato non riposa dunque su una petizione di principio, ma su un accurato esame dell’intero compendio.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, essa è manifestamente infondata alla luce delle pregresse decisioni della Corte costituzionale; la pendenza di giudizi davanti alla Corte EDU non induce a rimeditazioni, e la sentenza Isaia e al. c. Italia del 25 settembre 2025 non è conferente, riguardando misure di prevenzione patrimoniali ablatorie. La questione è inoltre priva di rilevanza, poiché i fatti posti a base dell’istanza non sono realmente sopravvenuti. L’appello è respinto, con compensazione delle spese ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come integrato dalla Corte cost. n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
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