Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo nella quantificazione degli interessi (TAR Piemonte n. 2004 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per il pagamento delle somme dovute. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi degli interessi legali prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è legittima l’azione esecutiva; per il caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 221/2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di carta docente, gli importi spettanti maggiorati degli interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato. L’amministrazione aveva corrisposto la sola sorte capitale, omettendo gli interessi legali. I creditori hanno allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di integrale conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto verificato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. Esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò il tribunale trae la conseguenza che l’entità delle somme calcolate da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: la verifica della misura e della decorrenza di capitale residuo e interessi va condotta secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il collegio ha poi rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
All’accoglimento è seguito l’ordine di integrale esecuzione, con termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme del provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti già eseguiti, nonché degli ulteriori accessori e degli interessi maturati dopo il ricorso. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza alcun compenso, rientrando l’incarico nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non controverso l’inadempimento alla data del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione secondo i parametri della Tabella n. 21 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.; il collegio ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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