Revisione prezzi e rinnovi CCNL: rischio nell’alea dell’appaltatore (Cons. Stato n. 7740 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revisione del corrispettivo parametrata esclusivamente all’indice ISTAT-FOI, secondo l’art. 5 del capitolato, non consente di riconoscere all’appaltatore ulteriori maggiori oneri derivanti dai rinnovi del CCNL di settore. Il rinnovo periodico del contratto collettivo e il conseguente adeguamento delle retribuzioni costituiscono evenienze fisiologiche e prevedibili, delle quali l’operatore deve tenere conto nella formulazione dell’offerta; a presentare carattere patologico è semmai il protratto mancato rinnovo dopo la scadenza. La misura dell’incremento non vale di per sé a conferire eccezionalità alla sopravvenienza, ove maturata in un arco temporale esteso. La clausola di revisione che l’appaltatore assuma strutturalmente inadeguata a rappresentare i costi rilevanti deve essere impugnata con il bando, integrando altrimenti la censura tardività.

Il Fatto

Nel 2020 la stazione unica appaltante regionale ligure bandisce una procedura aperta, in cinque lotti, per il servizio di accompagnamento e trasporto dei pazienti presso le strutture sanitarie liguri, di durata trentasei mesi con proroga di dodici. Il Lotto 4 è aggiudicato a un consorzio cooperativo, con convenzione che richiama, per la revisione dei prezzi, l’art. 5 del capitolato e l’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016; la convenzione impone all’aggiudicatario di applicare ai dipendenti le condizioni dei contratti collettivi applicabili e delle loro successive modificazioni.

Tra offerta ed esecuzione intervengono due rinnovi del CCNL Multiservizi, con incrementi del costo della manodopera. Il consorzio chiede la rinegoziazione del corrispettivo e l’applicazione della clausola revisionale. La Regione riconosce una revisione nella misura dell’1,4 per cento, parametrata all’indice FOI, ma nega gli ulteriori oneri. Il TAR Liguria respinge il primo motivo e dichiara inammissibile, per acquiescenza, la censura subordinata contro la clausola. Propone appello il consorzio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. L’art. 5 del capitolato disciplina in modo inequivoco il meccanismo revisionale, ancorandolo alle sole variazioni dell’indice ISTAT-FOI, senza attribuire autonoma rilevanza agli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi collettivi.

Nessun soccorso proviene dalle disposizioni invocate. L’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 ammette la modifica del contratto solo per circostanze impreviste e imprevedibili. L’art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2023, oltre a non applicarsi ratione temporis, subordina la rinegoziazione a circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.

Tali presupposti non ricorrono. Il rinnovo periodico del CCNL e l’adeguamento dei livelli retributivi sono evenienze fisiologiche e normalmente prevedibili, da considerare già nella formulazione dell’offerta; patologico è semmai il protratto mancato rinnovo. Né l’eccezionalità si desume dalla misura dell’incremento: secondo le stesse allegazioni dell’appellante il costo orario medio è passato da euro 15,65 a euro 18,00 tra il 2013 e il 2025, con un aumento di circa il 15 per cento in dodici anni. Un incremento di tale entità, maturato in un periodo così esteso, rientra nella normale alea economica assunta dall’appaltatore.

Il secondo motivo è respinto con parziale correzione della motivazione. La censura contro la clausola avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile non per acquiescenza, ma per tardività: il vizio era immediatamente percepibile sin dalla pubblicazione della legge di gara, poiché riguardava la configurazione stessa del meccanismo revisionale e la sua asserita inidoneità a rappresentare i costi rilevanti.

Su quella disciplina tutti gli operatori hanno formulato le offerte. L’onere di immediata impugnazione si estende alle prescrizioni della lex specialis abnormi o irragionevoli che rendano impossibile calcolare la convenienza della partecipazione, nonché alle condizioni negoziali che rendano il rapporto eccessivamente oneroso, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4 del 2018. Non è consentito partecipare, offrire sulle condizioni predeterminate e contestare solo in fase esecutiva una clausola il cui carattere inadeguato era conoscibile all’origine. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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