Lo Sportello Unico Immigrazione non è organo della Regione Siciliana (C.G.A.R.S. n. 705 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è istituito per legge presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di ciascuna provincia ed è l’organismo responsabile dell’intero procedimento in materia di assunzione di lavoratori stranieri. Nelle regioni a statuto speciale le forme di raccordo con gli uffici regionali non mutano l’imputazione giuridica degli atti: questi restano riferibili allo Sportello e, per esso, al Ministero dell’interno. La composizione mista, con personale di diversa provenienza, opera sul piano funzionale: l’atto sottoscritto da un dipendente regionale non si imputa all’amministrazione datrice di lavoro. Il ricorso notificato al Ministero dell’interno e all’ufficio territoriale del Governo è pertanto ammissibile, senza necessità di evocare la Regione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa aveva respinto, il 17 settembre 2024, la sua istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il ricorso era stato notificato al Ministero dell’interno e all’Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, che si erano costituiti tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Il giudice di primo grado, con sentenza in forma semplificata del 20 gennaio 2025, aveva dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione era che l’atto impugnato sarebbe stato adottato dalla Regione Siciliana – Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa, amministrazione alla quale il ricorso non era stato notificato. Il TAR aveva escluso anche la rinnovazione della notifica ex art. 44, comma 4, c.p.a., qualificando il vizio come notifica radicalmente inesistente. Contro tale pronuncia il soccombente ha proposto appello al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame muovendo dalla cornice normativa. L’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che in ogni provincia è istituito, presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento. L’art. 30, comma 1, d.P.R. n. 394/1999 ne descrive la composizione mista e prevede che, nelle regioni a statuto speciale, siano disciplinate forme di raccordo con gli uffici regionali.
Da queste disposizioni il C.G.A.R.S. ricava che lo Sportello di Ragusa non è un organo della Regione Siciliana, non opera presso uffici regionali e non le imputa i propri atti. Si tratta di una struttura incardinata presso la Prefettura, costituita con decreto del prefetto, con personale di varia provenienza destinato a garantire le professionalità necessarie.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 376 del 2002 e n. 15 del 2010), secondo cui lo sportello unico realizza la concentrazione in una sola struttura della responsabilità dell’unico procedimento e funge da punto di contatto esclusivo per il cittadino, con finalità di semplificazione e accelerazione dell’iter.
Il Collegio respinge l’argomento fondato sulla qualifica del firmatario. La circostanza che il dirigente sottoscrittore sia dipendente regionale non sposta l’imputazione: il criterio è funzionale e conduce allo Sportello e, per esso, all’Amministrazione dell’interno. La carta intestata regionale e il logo non mutano la provenienza giuridica dell’atto.
Ne deriva l’erroneità della declaratoria di inammissibilità. Il ricorso era stato regolarmente notificato alle amministrazioni competenti, come conferma la giurisprudenza amministrativa consolidata in materia. L’appello è quindi accolto, la sentenza annullata e la causa rimessa al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a. per l’esame del merito, in ossequio ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 15 luglio 2025, applicati nella giurisprudenza della Sezione (C.G.A.R.S. n. 997 dell’11 dicembre 2025). Le spese sono regolate al definitivo.
Nota della Redazione
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