Opposizione di terzo e nullità della sentenza per notifica al difensore deceduto (Cons. Stato n. 6943 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La morte dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita determina l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale successiva. La notifica dell’impugnazione effettuata al difensore già deceduto è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Il controinteressato pretermesso è legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108 c.p.a., nel termine di decadenza di sessanta giorni decorrente dalla conoscenza legale della sentenza pregiudizievole. La tutela è riservata alla parte colpita dall’evento interruttivo, poiché le norme sull’interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva protezione.

Il Fatto

Il legale rappresentante di una società immobiliare impugnava davanti al Consiglio di Stato la sentenza con cui il TAR Campania aveva annullato, accogliendo le doglianze di una vicina, un permesso a costruire in sanatoria. Il giudizio d’appello si svolgeva in contumacia del Comune e dell’odierna opponente e si concludeva con l’accoglimento del gravame e la riforma della decisione di primo grado, con condanna della terza alle spese del doppio grado.

La sentenza non veniva notificata all’opponente, che ne apprendeva l’esistenza solo il 13 dicembre 2024, in occasione della notifica di un’istanza di correzione per errore materiale. Ottenuta la visibilità del fascicolo telematico, rilevava che l’appello era stato notificato presso la segreteria del TAR al difensore domiciliatario di primo grado, deceduto oltre un mese prima. Proponeva quindi opposizione di terzo per nullità della sentenza e lesione del diritto di difesa. Nessuno si costituiva per la parte intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata l’opposizione e ne verifica preliminarmente la tempestività. Il termine di decadenza previsto dall’art. 108 c.p.a. è di sessanta giorni e decorre dal giorno in cui l’opponente ha avuto conoscenza legale della sentenza pregiudizievole o ne abbia acquisito piena conoscenza. Nella specie la ricorrente ha documentato di aver appreso l’esistenza del provvedimento il 13 dicembre 2024 e di averne avuto compiuta cognizione il 9 gennaio 2025: l’opposizione è dunque ammissibile.

Nel merito, la Corte ricostruisce il fondamento del rimedio. La Corte costituzionale, sentenza n. 177 del 1995, dichiarando illegittimo l’art. 28 della legge n. 1034 del 1971 nella parte in cui non prevedeva l’opposizione di terzo contro le sentenze amministrative, ha colmato una lacuna di tutela: la regola dell’art. 2909 cod. civ. sull’inefficacia della sentenza verso i terzi non esclude che il giudicato determini un’obiettiva incompatibilità con la situazione giuridica di un soggetto estraneo al processo. Da qui l’introduzione dell’istituto nel codice del processo amministrativo, che ne ricalca la disciplina dell’art. 404 cod. proc. civ.

La legittimazione all’opposizione spetta ai controinteressati pretermessi, a quelli sopravvenuti o non facilmente identificabili e, più in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile con quella riconosciuta alla parte vittoriosa. Restano esclusi i titolari di diritti dipendenti e gli interessati di riflesso, privi del requisito dell’autonomia. L’assenza dal giudizio non deve inoltre dipendere da una scelta dell’opponente, ma da un’omissione della controparte, dalla mancata attivazione dei poteri di integrazione del contraddittorio o da vizi del procedimento amministrativo a monte.

Sul punto decisivo, il Collegio richiama l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore determinano l’interruzione automatica del processo, con nullità degli atti successivi e della sentenza, impugnabile per tale motivo solo dalla parte colpita dall’evento. Poiché l’appello era stato notificato al difensore già deceduto, la sentenza di riforma è nulla. L’opposizione è accolta, con declaratoria di nullità del provvedimento impugnato; le spese processuali sono dichiarate irripetibili in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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