Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1813 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ottemperanze ai decreti della Corte d’appello emessi ex legge n. 89/2001, non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla sua presentazione. Il perdurante inadempimento dell’amministrazione integra il presupposto dell’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione resistente e, in caso di mancata rifusione nel termine, il loro pagamento spetta al commissario nominato.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del decreto di condanna emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro in data 12.8.2019, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrispondergli, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, la somma ivi indicata, oltre interessi legali e spese di lite. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 in data 18.2.2021; dalla presentazione sono decorsi sei mesi e il Ministero, regolarmente intimato, è rimasto inerte e non si è costituito. Il deducente ha quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette di aver rivisto la propria precedente giurisprudenza: per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non ritiene più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. La dichiarazione ex art. 5-sexies e il decorso dei sei mesi assolvono dunque la funzione di presupposto per l’esecuzione.
Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il Collegio dichiara il ricorso fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., con la sola esclusione delle spese liquidate dalla Corte d’appello, perché distratte in favore del difensore che non agisce in proprio in questa sede per il loro recupero. Ordina pertanto al Ministero di eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni.
Quanto all’astreinte richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ritiene insussistenti iniquità o cause ostative e la determina nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto comporta che tale importo si aggiunga agli interessi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a quando l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.
Le spese processuali sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, tenuto conto della semplicità e serialità della materia (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247). In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, provvederà il commissario nominato: il Collegio invoca il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, ragioni di economia processuale e il principio di buon andamento, richiamando gli artt. 95 e 510 c.p.c. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata