Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 688 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Accertata l’inerzia dell’amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione e nomina, sin da ora, il commissario ad acta. La astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela; va commisurata agli interessi legali sul dovuto e contenuta entro il limite del 10% dell’importo del giudicato. La fissazione del tetto massimo risponde al criterio della non manifesta iniquità della misura.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ottiene dal Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto al beneficio economico della c.d. “carta elettronica” del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per tre annualità, con condanna del Ministero all’erogazione del buono elettronico dell’importo complessivo di euro 1.500,00 e al pagamento delle spese.
La sentenza non viene impugnata e passa in giudicato; è notificata all’amministrazione per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine di legge, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si costituisce con atto di stile, senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice. Accerta inoltre l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Poiché la sentenza risulta passata in giudicato e non è offerta prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’adempimento dovrà essere documentato mediante deposito conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza. Egli dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Quanto all’astreinte, il Tribunale l’accoglie nei limiti che seguono. La misura è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, permanendo il potere concorrente dell’amministrazione (Adunanza Plenaria n. 8/2021). Quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, per evitare che la penale divenga fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Alla liquidazione provvede il commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio applica la riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso, tenuto conto dello scaglione di riferimento.
Nota della Redazione
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