Sei scatti stipendiali ai fini del TFS anche per il collocamento a riposo (TAR Abruzzo n. 687 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché l’interessato abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di contribuzione utile. Il termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano entrambe le anzianità non è perentorio e al suo superamento non si ricollega alcuna decadenza, non essendo chiaramente determinati i presupposti della pretesa decadenziale. L’assoggettamento del beneficio a contribuzione previdenziale opera, dopo il d.lgs. n. 165/1997, solo ai fini del trattamento di quiescenza, mentre l’indennità di buonuscita resta a carico della fiscalità generale. Sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di contribuzione utile, chiedeva all’INPS la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Istituto rigettava l’istanza.
Il giudizio, incardinato davanti al TAR Marche e in quella sede definito con sentenza declinatoria della competenza territoriale, veniva riassunto davanti al TAR Abruzzo. L’INPS non si costituiva. Il ricorrente insisteva per l’accertamento del diritto e per la condanna dell’Istituto alla riliquidazione, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla fattispecie sovrapponibile ad altre già decise, conformandosi alla giurisprudenza consolidata del Cons. Stato, che ha riconosciuto a tutto il personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per la Polizia di Stato, consistente nell’attribuzione di sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
Richiamato il testo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, il Tribunale ne legge il secondo comma nel senso di estendere il beneficio anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, a condizione del compimento dei 55 anni di età e dei 35 di servizio utile. La situazione del ricorrente è ritenuta perfettamente collimante con tale fattispecie.
Sul finanziamento del beneficio, la Corte richiama il parere del Consiglio di Stato n. 1906/2019, che ha confutato la tesi dell’INPS secondo cui il beneficio sarebbe accordabile solo previo pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata sui limiti di età del grado rivestito. Dal 1° gennaio 1998, per effetto del d.lgs. n. 165/1997, l’assoggettamento a obbligo contributivo è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza, mentre l’indennità di buonuscita rimane a carico della fiscalità generale.
Quanto al termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano entrambe le anzianità, il Collegio esclude ogni effetto decadenziale. La giurisprudenza ha osservato che la disposizione non qualifica il termine come perentorio e che l’ambiguità della norma non consente di farne discendere conseguenze sanzionatorie. La sentenza n. 2831/2023 del Consiglio di Stato ha chiarito che il termine costituisce un mero onere, incidente sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa, e che il collocamento a riposo a domanda può avvenire anche negli anni successivi; non si rinviene alcuna giustificazione ragionevole di una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno e chi la presenta nelle annualità successive.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione del diritto ai benefici economici e obbligo dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese, liquidate in favore del ricorrente, seguono la soccombenza e sono contenute in ragione della natura seriale della controversia.
Nota della Redazione
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