Servizio civile universale dopo il d.lgs. 40/2017 dà diritto alla riserva (TAR Puglia n. 1108 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio civile svolto in forza di un bando emanato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 costituisce servizio civile universale, ancorché attuato, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa sul servizio civile nazionale. L’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 40/2017 ha reso ultrattive soltanto le modalità del servizio civile nazionale, non anche l’istituto, contestualmente abrogato dall’art. 26, comma 5. Ne consegue che il candidato che abbia concluso tale servizio senza demerito possiede il titolo per la riserva del 15 per cento dei posti prevista dall’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, nel testo applicabile ratione temporis. È illegittimo il provvedimento che neghi la riserva sul presupposto della qualificazione del servizio come nazionale.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, indetto con decreto ministeriale n. 3060 del 10 dicembre 2024, presentando domanda per le classi di concorso “AAAA” e “EEEE”. Nella domanda ha dichiarato il possesso del titolo di riserva “S”, per aver concluso senza demerito un progetto di servizio civile svolto dal marzo 2018 al marzo 2019 presso un ente del terzo settore.

Inizialmente collocata in posizione utile in entrambe le graduatorie, la ricorrente ha visto negato il riconoscimento della riserva con nota prot. n. 42115 del 3 luglio 2025 dell’U.S.R. Puglia, che ha ritenuto il servizio non ascrivibile a quello universale. L’Amministrazione ha quindi rettificato l’istanza telematica e le graduatorie definitive, con espulsione della candidata dalle posizioni utili. Da qui il ricorso per annullamento e per l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo e all’immissione in ruolo secondo l’ordine di preferenza spettante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del bando. L’eccezione, osserva il TAR, presuppone la qualificazione del servizio come nazionale e dunque investe il merito. Il bando, nel delimitare la riserva agli operatori del servizio civile universale, richiama gli operatori che hanno partecipato a progetti il cui bando è successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017.

Nel merito, la censura sul possesso della riserva è fondata e assorbente. Il TAR ricostruisce il quadro normativo: la legge 6 marzo 2001, n. 64 ha istituito il servizio civile nazionale; il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 lo ha disciplinato; l’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 ha delegato il Governo alla revisione della materia, sfociata nel d.lgs. n. 40/2017, entrato in vigore il 18 aprile 2017.

Il passaggio decisivo è l’art. 26 del d.lgs. n. 40/2017. Fino all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua in via transitoria con le modalità della previgente normativa sul servizio civile nazionale. Il comma 5 abroga il d.lgs. n. 77/2002. Il legislatore, dunque, ha qualificato come universale il servizio svolto dopo l’entrata in vigore del decreto, pur con le modalità del servizio nazionale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 9876 del 2025.

La ricorrente ha partecipato a un bando emanato il 23-24 maggio 2017, quindi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017. Il dato cronologico non è una mera coincidenza, ma un fatto con precisa rilevanza giuridica. L’Amministrazione ha omesso di considerare la regola dell’art. 26, erroneamente trascurata nell’adozione degli atti impugnati. Il TAR valorizza anche le previsioni del bando di servizio civile, che richiama espressamente il d.lgs. n. 40/2017 e i requisiti di accesso del servizio universale, più ampi rispetto a quelli del servizio nazionale.

Accolto il primo motivo, resta assorbita ogni verifica di equiparazione tra i due istituti: il riconoscimento del servizio come universale esclude logicamente la necessità di un giudizio di equivalenza. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti gravati nei limiti dell’interesse fatto valere e accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto come servizio civile universale e all’inserimento nella quota di riserva dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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