Sopravvenuta carenza di interesse nel rito camerale avverso l’inerzia (TAR Puglia n. 1084 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto esercizio del potere amministrativo, con il quale l’amministrazione pone fine all’inerzia contestata, determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, non residuando alcuna utilità per il ricorrente. L’azione di annullamento proposta con motivi aggiunti avverso l’atto emanato nel corso del giudizio impone la conversione del rito camerale in rito ordinario ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., a garanzia del pieno contraddittorio sull’atto sopravvenuto. La circostanza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento di segno negativo non priva il giudizio della sua funzione, ma ne muta l’oggetto: dalla condanna a provvedere alla cognizione dell’atto terminale. La compensazione delle spese consegue alla peculiarità della sequenza procedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 17.05.2022 istanza al MASE per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione a un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 40,00 MW nel comune di Troia, area qualificata ex lege come area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021.

Dopo la fase di consultazione pubblica e un supplemento istruttorio, il procedimento resta in stallo per la mancata espressione del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Segue diffida nel marzo 2025 e ricorso per accertamento dell’inerzia e condanna a provvedere. Nelle more, la Commissione rende il parere e il MASE, con provvedimento di dicembre 2025, nega il rilascio della VIA. La società impugna con motivi aggiunti anche tale atto, deducendo l’idoneità dell’area e la tardività del concerto del Ministero della cultura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo, costruito sull’inerzia serbata dall’amministrazione a fronte dell’istanza di VIA e della successiva diffida. Rileva che il MASE, con il provvedimento del 12.12.2025, ha posto termine a quella inerzia, adottando una determinazione espressa sul procedimento.

Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse. La questione sottesa — la condanna dell’amministrazione a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 — non ha più ragione d’essere, essendo intervenuto l’esercizio del potere che il ricorrente invocava.

Quanto ai motivi aggiunti, con i quali si impugna il diniego di VIA, il Tribunale rileva che la controversia non è più confinata all’accertamento dell’inerzia, ma investe la legittimità dell’atto terminale del procedimento. Si rende pertanto necessaria la conversione del rito camerale in rito ordinario ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., non essendo compatibile la cognizione piena dell’atto impugnato con la trattazione camerale fissata per l’azione avverso il silenzio.

La decisione non scende nel merito delle censure articolate con i motivi aggiunti — dall’idoneità dell’area alla tardività del concerto del Ministero della cultura — che restano devolute alla fase di merito a seguito della conversione. Su tale azione il giudizio prosegue dinanzi al giudice del rito ordinario.

Le spese processuali sono compensate, in ragione della peculiarità della sequenza procedimentale e dell’intervenuta definizione dell’inerzia nel corso del giudizio. Il Collegio ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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