Occupazione suolo pubblico e parametri antincendio: legittimo il diniego di ampliamento (Cons. Stato n. 6200 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione di occupazione del suolo pubblico è un provvedimento discrezionale, nel quale l’amministrazione contempera l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione con l’interesse privato all’esercizio dell’attività economica. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti della verifica di congruità, ragionevolezza e non illogicità della scelta compiuta. L’ente può desumere i parametri di sicurezza da discipline diverse da quella dell’occupazione del suolo, come la normativa antincendi per gli edifici di civile abitazione, non essendo tenuto a dimostrare in concreto la necessità del parametro prescelto quando questo risulti congruo rispetto alle esigenze di sicurezza e circolazione. La disparità di trattamento non si configura quando la situazione dedotta non sia omogenea e non risulti provata l’applicazione di un regime diverso a situazioni sovrapponibili.

Il Fatto

Il Comune di Firenze, con determinazione dirigenziale, ha rigettato l’istanza di una società di ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico già assentita per l’attività di ristoro all’aperto. Il diniego si fondava sul mancato rispetto del d.m. n. 246 del 16 maggio 1987, recante norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, e sulla ritenuta inidoneità delle fotografie prodotte a dimostrare la sicurezza della circolazione, in considerazione dello stato dei luoghi e della presenza del mercato rionale. Era inoltre esclusa alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri esercenti.

La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, che ha respinto il ricorso richiamando l’ampia discrezionalità del potere esercitato, sindacabile solo per manifesta incongruità o illogicità, e il corretto contemperamento degli interessi. Ha altresì escluso la disparità di trattamento, rilevando che il requisito del raggio di curvatura di 13 metri era stato sempre imposto e che il vizio non può fondarsi su provvedimenti illegittimi. Proposto appello, la questione giunge al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della concessione come atto discrezionale, nel quale l’ente pondera gli interessi pubblici, tra cui la sicurezza della circolazione, e quelli privati all’espletamento delle attività economiche. Su questa base ritiene la valutazione comunale legittima, perché non contrastante con alcuna norma di legge e frutto di un giudizio ponderato e ragionevole, avuto riguardo alla conformazione complessiva della piazza, alla presenza del mercato e alla circostanza che si tratta di estensione di una concessione già rilasciata.

Il punto centrale riguarda l’uso del parametro desunto dalla disciplina antincendi. La Corte lo ritiene non illogico, poiché anche i tavolini, benché rimuovibili, costituiscono un ostacolo alla circolazione dei mezzi di soccorso. Parimenti ragionevole è l’applicazione del parametro solo nelle parti della piazza che, per conformazione, la consentono, comportando comunque un miglioramento delle condizioni di circolazione.

Il Collegio respinge poi l’assunto difensivo secondo cui il Comune avrebbe dovuto dimostrare la necessità del parametro prescelto: esso è congruo e riconducibile alle esigenze di sicurezza. Né la mancata applicazione in passato, ad esempio nel periodo emergenziale, ne preclude l’uso successivo, soprattutto in sede di ampliamento e alla luce di nuove e sopravvenute esigenze. Il provvedimento risulta ampiamente motivato e l’istruttoria adeguata agli interessi in gioco, senza che siano richiesti adempimenti eccessivi e superflui.

Quanto alla disparità di trattamento, la Corte rileva che il Comune non l’ha confermata: nel provvedimento ha escluso il rilascio di concessioni in contrasto con il parametro, prospettando l’attivazione dei poteri di controllo, e in giudizio ha precisato la diversità delle situazioni comparate, collocate in zone diverse della piazza. Resta quindi ferma la conclusione del primo giudice sulla carenza di prova di un trattamento difforme rispetto a situazioni del tutto sovrapponibili. L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *