PUA plurimotivato: basta una sola ragione ostativa a sorreggere il diniego (TAR Emilia-Romagna n. 1552 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di approvazione di un piano urbanistico attuativo fondato su una pluralità di ragioni ostative autonome è legittimo quando anche una sola di esse risulti idonea a sorreggerlo, dovendosi ritenere carenti di interesse le censure rivolte alle altre. La competenza all’approvazione del piano attuativo spetta alla Giunta comunale quando l’atto è compatibile con lo strumento urbanistico vigente, attivandosi quella del Consiglio solo in presenza di variante. Le garanzie dovute dal soggetto attuatore non possono essere frazionate per stralci, rientrando nella discrezionalità dell’Amministrazione la valutazione di idoneità delle garanzie alternative. Gli accordi preliminari di natura programmatica non vincolano l’esercizio del potere di governo del territorio, restando salva la rivalutazione del pubblico interesse ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di una vasta area in località Lido Adriano, è destinataria di un comparto assoggettato ad accordi tra Comune e privati e inserito nel P.O.C. 2010-2015. Dopo la presentazione di una proposta di P.U.A. unitario con stralci funzionali, e la successiva suddivisione in singoli comparti, il Comune ha espresso il diniego con delibera di Giunta.
Le ragioni ostative erano tre: il rifiuto di utilizzare un credito giacente presso il Comune quale garanzia per gli obblighi del soggetto attuatore; il mancato accordo sulle garanzie relative ai lavori di potenziamento dell’acquedotto; la disciplina delle aree E.R.S. da urbanizzare e cedere. La ricorrente ha impugnato il diniego, unitamente agli atti di archiviazione del collegato P.U.A. Chiesa, deducendo vizi di competenza, eccesso di potere, difetto di motivazione e invalidità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’atto impugnato come plurimotivato. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, rileva che ai fini della legittimità è sufficiente che una sola delle ragioni autonome regga, mentre le doglianze avverso le altre restano carenti di interesse.
Il primo motivo, di incompetenza, è esaminato per primo perché assorbente. Il riferimento al “Comune” nella normativa regionale non individua l’organo consiliare: la competenza discende dal riparto tra Giunta e Consiglio. Richiamato l’art. 5, comma 13, d.l. n. 70/2011, la Corte afferma che la Giunta approva i piani attuativi compatibili con lo strumento urbanistico vigente, mentre il Consiglio è competente solo se il piano comporta variante. Nel caso concreto manca la variante, sicché la censura è priva di pregio.
Quanto alle garanzie, la pretesa di una fideiussione frazionata in luogo di una garanzia unitaria non trova riscontro nel diritto positivo: l’art. 28 legge n. 1150/1942, l’art. 18 legge reg. n. 20/2000 e l’art. 38 legge reg. n. 24/2017 prevedono l’obbligo di prestazione senza consentire la frammentazione per stralci. La richiesta comunale è coerente con l’esigenza di assicurare la realizzazione integrale delle opere e giustificata dall’elevato importo, per evitare il rischio di incompiutezza. Rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare l’idoneità delle garanzie alternative, e la motivazione non è illogica. Sul punto richiama il modello del contratto autonomo di garanzia.
Anche le censure sulla sostenibilità infrastrutturale sono infondate: il Comune ha evidenziato l’indispensabilità dell’adeguamento della rete idrica, attività demandata al gestore del servizio e non rientrante nella disponibilità giuridica dell’ente. Gli accordi preliminari di primo e secondo livello, di natura programmatica e riconducibili all’art. 11 legge n. 241/1990, non impediscono la rivalutazione del pubblico interesse. L’infondatezza dei primi motivi determina il venir meno dell’interesse sul quarto e travolge il quinto, di carattere derivato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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