Termine di avvio del procedimento disciplinare e conoscenza qualificata dei fatti (TAR Emilia-Romagna n. 1554 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari, previsto dall’art. 10, comma 2, legge n. 240/2010, decorre non dalla prima acquisizione della segnalazione, ma dal momento in cui l’amministrazione dispone di una notizia di infrazione sufficientemente circostanziata da consentire la formulazione dell’incolpazione. Una notizia generica, che richieda accertamenti preliminari per essere precisata nei suoi elementi di fatto, non fa decorrere il termine. Il rispetto del termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento, fissato dall’art. 10, comma 5, legge n. 240/2010, va valutato alla luce del medesimo criterio. Il preventivo passaggio davanti alla Commissione Etica, che non irroga sanzioni ma svolge attività istruttoria, non integra duplicazione di procedimenti né consuma il potere sanzionatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, professore associato presso una università italiana, è stato destinatario di una sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi, irrogata con decreto rettorile. La vicenda prende avvio da una segnalazione inviata da una specializzanda, che aveva lamentato condotte ostili, minacciose e persecutorie poste in essere dal docente, suo tutor, a partire dall’ottobre 2022.

La segnalazione è stata esaminata dalla Commissione Etica dell’ateneo, che ha accertato la violazione del Codice Etico e ha trasmesso gli atti alla Rettrice. Questa ha investito il Senato Accademico, che ha ritenuto la gravità del fatto tale da richiedere l’avvio del procedimento disciplinare. Esperita l’istruttoria e acquisito il parere del Collegio di Disciplina, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la sanzione. Il docente ha impugnato gli atti davanti al TAR, deducendo la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare, la duplicazione dei procedimenti, la genericità della contestazione e i vizi istruttori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della decadenza. Il ricorrente assumeva che il termine di trenta giorni dovesse decorrere dalla protocollazione della segnalazione, con conseguente tardività dell’avvio. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa e di legittimità secondo cui il termine decorre solo quando l’amministrazione dispone di elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati e circostanziati: come affermato dal Consiglio di Stato, sez. VII, 7 giugno 2024, n. 5138, e da Cass. n. 33236/2022, l’apertura di un procedimento in assenza di significativi riscontri non risponde a esigenze di economia ed efficienza dell’agire amministrativo.

Su questa base il Tribunale esclude che il momento della conoscenza coincida con la segnalazione. Esso si colloca, tuttalpiù, all’esito dell’istruttoria della Commissione Etica o nella deliberazione del Senato Accademico: solo allora sono stati acquisiti i dati necessari a circostanziare l’addebito. Poiché la comunicazione di avvio è intervenuta il 5 febbraio 2024, il termine di trenta giorni risulta rispettato rispetto a entrambe le date. Parimenti rispettato è il termine di centottanta giorni, essendo il provvedimento finale adottato il 7 maggio 2024.

Il secondo motivo viene respinto osservando che la Commissione Etica non ha irrogato alcuna sanzione, ma ha svolto attività istruttoria di accertamento: difetta dunque la dedotta duplicazione e il potere sanzionatorio non è stato consumato.

Quanto alla genericità della contestazione, il TAR verifica il contenuto della comunicazione di avvio e vi ravvisa una indicazione chiara ed essenziale dei fatti e delle disposizioni violate, comprese le norme del Codice Etico, dello Statuto e l’art. 612-bis cod. pen. Il ricorrente ha inoltre partecipato pienamente al procedimento, depositando memorie e interloquendo con il Collegio di Disciplina: il diritto di difesa è stato integralmente esercitato.

Sul versante istruttorio, il Collegio rileva che i verbali delle audizioni sono stati regolarmente redatti e depositati e che la richiesta di sospensione del termine per l’acquisizione di ulteriori documenti è stata motivata. Infine, quanto alla valutazione dei fatti, il TAR ribadisce che la discrezionalità amministrativa nella graduazione della sanzione è sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali illogicità, arbitrarietà e travisamento: profili che nella specie non emergono, risultando il provvedimento ampiamente motivato, logico e proporzionato. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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