Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1234 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Esso è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda correlata al giudicato stesso. L’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione sull’esecuzione civile, attesa la diversità ontologica delle due azioni. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.

Il Fatto

Con sentenza n. 485/2024, pubblicata il 20.03.2024, il Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, aveva dichiarato il diritto della parte ricorrente — docente con incarichi a tempo determinato — all’attribuzione della Carta del Docente, per un valore nominale di €500,00 per ciascuna delle annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione, oltre rivalutazione e interessi.

La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero in data 05.05.2025. Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso di ottemperanza, notificato e depositato il 04.04.2026, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la regolarità in rito del ricorso. Ha ritenuto osservati il dimezzamento dei termini per il deposito ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a. e il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., risultando la valenza di cosa giudicata dalla certificazione del Tribunale di Brindisi del 08.05.2025.

Quanto ai presupposti dell’azione esecutiva nei confronti della P.A., il Tribunale ha richiamato l’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, secondo cui l’azione esecutiva non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Nel caso di specie la notifica era avvenuta il 05.05.2025, con termine ampiamente decorso.

Il Collegio ha ribadito che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza cognizione di domande ulteriori. Ha inoltre affermato che l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. e i suoi funzionari, e che l’ottemperanza prescinde dalle regole dell’esecuzione civile.

Nel merito, il Ministero non ha contestato l’inadempimento. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici presso il MIM, con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese, liquidate in €500,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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