Prescrizione decennale prelievo supplementare quote latte e onere probatorio interruzione (TAR Sicilia n. 1214 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di quote latte, gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non costituiscono prestazioni periodiche, ma misure a carattere patrimoniale imposte sul presupposto dello sforamento delle quote individuali: la prescrizione applicabile è quindi quella decennale e non quella quinquennale dell’art. 2948 cod. civ. Spetta all’Amministrazione creditrice dedurre e provare gli atti interruttivi intervenuti tra le annualità di riferimento dell’esazione e la notifica della cartella. In difetto di tale prova, il credito è prescritto e l’intimazione di pagamento che lo pone in riscossione è illegittima. Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., anche le controversie relative alla fase di attuazione del prelievo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola operante nel settore della produzione di latte vaccino, impugna l’intimazione di pagamento notificatagli il 10 ottobre 2018, con la quale gli viene imposto il versamento del prelievo esigibile per l’annualità 2000/2001 in regime di quote latte, oltre interessi, in applicazione dell’art. 8 quinquies, comma 1, legge n. 33/2009.
Il ricorrente deduce la nullità dell’atto per omessa indicazione del responsabile del procedimento e degli estremi della cartella presupposta, l’omessa notifica dell’atto prodromico e la prescrizione del credito. L’Agenzia, ritualmente evocata, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione all’udienza del 19 febbraio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione. In materia di quote latte rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale, in quanto relative alla fase di attuazione del prelievo supplementare (richiamata Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). La notifica del ricorso è stata correttamente effettuata presso la sede dell’Agenzia ex art. 140 cod. proc. civ., giacché per tale ente il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è facoltativo e non obbligatorio.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondata la seconda e principale censura, relativa alla prescrizione del credito posto in riscossione. Il Collegio precisa che sarebbe spettato all’Agenzia dedurre e provare l’eventuale sussistenza di atti interruttivi, volti all’accertamento o alla riscossione del credito, tra gli anni di riferimento dell’esazione e la notifica della cartella. Non essendo stata comprovata la sussistenza di tali atti, la prescrizione si è compiuta.
Il passaggio centrale riguarda il termine applicabile. Il Tribunale esclude la tesi del ricorrente sulla prescrizione quinquennale e afferma che il termine è quello ordinario. Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Non può quindi invocarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., giacché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica (richiamato TAR Torino, sez. II, n. 399 del 2023).
Ne consegue che l’intimazione di pagamento impugnata deve dichiararsi prescritta. Il ricorso è pertanto accolto. La peculiarità del caso e la minima attività processuale svolta giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia