Impianti sciistici su aree protette: adeguamento funzionale e deroga ai piani paesaggistici (Cons. Stato n. 9441 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli impianti sciistici, in quanto strutture finanziate dalla Regione e destinate all’esercizio di un’attività sportiva, costituiscono opere pubbliche finalizzate all’erogazione di un pubblico servizio. A essi si applica la deroga alle classificazioni di zona del PTP e del PTPR prevista per gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture esistenti. Tali nozioni vanno interpretate con ragionevole elasticità: non impongono l’identica collocazione degli impianti e ricomprendono la delocalizzazione funzionale al miglioramento del comprensorio. La qualificazione degli interventi come sostituzione, ammodernamento e modesti ampliamenti del demanio sciabile esclude il divieto di nuovi impianti nelle ZPS. Le valutazioni di incidenza ambientale, se coerenti e motivate, sono sindacabili solo per profili di illogicità.

Il Fatto

La Provincia di Rieti ha presentato nel 2014 istanza di valutazione di impatto ambientale per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici del comprensorio del Monte Terminillo. Dopo un parere non favorevole dell’Area Sistemi Naturali regionale, il progetto è stato ridotto e riformulato e, nel 2019, ritrasmesso alla Regione.

La Regione Lazio ha adottato la VIA e la VINCA, unitamente al parere della Soprintendenza. Le associazioni ambientalistiche hanno impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso nel merito. Le stesse associazioni hanno proposto appello, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione delle opere. Richiamando l’art. 7 della l.r. n. 59/1983, che definisce servizio pubblico l’esercizio delle funivie e delle sciovie, e il parere ANAC n. 135 del 2015, la Sezione conferma la natura pubblica degli impianti. La rilevanza economica, sociale e il coinvolgimento degli enti locali ne sostengono la qualificazione; la tesi degli appellanti, che limita il pubblico servizio ai soli servizi essenziali, è respinta anche alla luce dell’art. 33 Cost., come modificato dalla l. cost. n. 1/2023.

Superata tale questione, il Consiglio di Stato esamina l’art. 18-ter, lett. c), della l.r. n. 24/1998. Le nozioni di adeguamento funzionale e di opere di completamento vanno lette con ragionevole elasticità, poiché un’interpretazione rigida renderebbe la norma inapplicabile. Anche la delocalizzazione degli impianti rientra nella logica del miglioramento del comprensorio, specie considerando la presenza originaria di venticinque impianti di risalita.

Sul secondo motivo, la Corte ritiene corretto qualificare gli interventi come sostituzione e ammodernamento e modesti ampliamenti ai sensi dell’art. 5 del d.m. n. 184/2007. Nella comparazione va considerato anche il sedime degli impianti obsoleti, che già costituisce elemento di degrado: il progetto riduce il bacino sciabile da 957 a 135 ettari.

Quanto al terzo motivo, gli impianti di Campo Stella risultano estranei al progetto del 2019: la nozione di stralcio evoca separazione, non unitarietà, e non è configurabile alcuna violazione del divieto di frazionamento. Sul quarto motivo, la bassa incidenza sugli habitat esclude il presupposto applicativo dell’art. 6 della Direttiva Habitat; le misure di rimboschimento non sono compensazioni, ma conseguenza dell’assenza di conclusioni negative.

Infine, le contestazioni sulla tutela dell’orso marsicano sono generiche e le aree interessate non coincidono con quelle di presenza dell’animale. L’appello principale è respinto; gli appelli incidentali sono dichiarati improcedibili. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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