Ricostruzione di volumetrie residenziali in riserva naturale e nulla osta regionale (TAR Toscana n. 1905 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree ricadenti in riserve naturali regionali la ricostruzione di superfetazioni a parità di superficie e volume è assimilata alle nuove costruzioni e agli ampliamenti e resta consentita solo ove sia indispensabile al raggiungimento delle finalità dell’area protetta. La qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 non vincola il regolamento d’uso della riserva, che può classificare diversamente l’opera ai fini della disciplina dell’uso del territorio, a maggior ragione quando la disciplina settoriale sia più restrittiva di quella edilizia generale. Il mutamento di destinazione d’uso verso funzioni residenziali è soggetto a uno specifico limite di non confliggenza con le finalità della riserva. Il diniego di nulla osta è legittimo quando la motivazione espone in modo plausibile le ragioni concrete di incompatibilità dell’antropizzazione indotta.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno con un manufatto in stato di rudere risalente al diciottesimo secolo ubicato in Marina di Grosseto, presenta nel novembre 2020 al Comune di Grosseto un’istanza di approvazione di un piano di recupero. Il progetto prevede il consolidamento dei muri e degli orizzontamenti residui, interventi su fondazioni e volte e la integrale ricostruzione delle parti crollate, con destinazione finale abitativa.

Il Comune trasmette il piano alla Regione Toscana, competente per il nulla osta ambientale e per la valutazione di incidenza, essendo l’area ricompresa in una riserva naturale. La Regione nega il nulla osta e valuta negativamente l’incidenza, ritenendo il piano non coerente con il regolamento della riserva approvato con DCP n. 73/2001 e comunque contrastante con le finalità naturalistiche per l’introduzione di elementi di antropizzazione e infrastrutturazione. La proprietaria impugna il provvedimento davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina per primo il motivo di incompetenza della Regione, che secondo la ricorrente spetterebbe alla Provincia di Grosseto. Il motivo è respinto: dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 22/2015 (art. 2, comma 1, lett. d, n. 6bis) le funzioni sulle riserve naturali regionali già esercitate dalle province sono state trasferite alla Regione, che le svolge secondo la L.R. n. 30/2015.

Nel merito, la questione centrale riguarda l’applicabilità del comma 3 o del comma 4 dell’art. 10 del regolamento della riserva. La ricorrente sostiene la seconda ipotesi, assumendo che l’opera sia riattamento e ricostruzione di preesistenze documentate e dunque ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR ritiene la censura infondata: il comma 3 assimila espressamente alle nuove costruzioni la ricostruzione di superfetazioni a parità di superficie e volume, subordinandola alla condizione di indispensabilità per le finalità della riserva.

Tale condizione non ricorre. L’introduzione di volumetrie residenziali non è strumentale alla protezione dell’area e non può qualificarsi come recupero di valori storico-culturali, poiché l’edificio da riportare in vita — un opificio settecentesco — non aveva funzione abitativa. Il Collegio aggiunge che il comma 4 non ammette ogni forma di ristrutturazione, ma solo quella riconducibile alla tipologia D1 dell’allegato alla L.R. n. 59/1980, che non altera volumi e superfici.

La classificazione edilizia invocata dalla ricorrente non è decisiva. La prevalenza delle definizioni del d.P.R. n. 380/2001 sugli strumenti urbanistici va interpretata senza limitare il potere della disciplina urbanistica — e a maggior ragione dei regolamenti d’uso delle riserve naturalistiche — di operare una classificazione diversa ai fini dell’uso del territorio, come affermato da Consiglio di Stato, IV, 5187/2014 e TAR Napoli, VI, 1547/2025.

Quanto al mutamento di destinazione d’uso, il regolamento impone che non confligga con le finalità della riserva: la Regione ha ritenuto che la destinazione residenziale introduca elementi di disturbo dei valori naturalistici. La censura di motivazione apodittica è respinta, perché il provvedimento espone in modo plausibile le ragioni concrete di incompatibilità (infrastrutturazione, fonti sonore). Priva di pregio è anche la doglianza sulla mancata comparazione con l’originaria funzione produttiva, poiché oggetto di valutazione era solo il contenuto del progetto presentato. La previsione sulle opere interrate per i servizi essenziali riguarda i fabbricati esistenti in atto, non i nuovi insediamenti. Il ricorso è respinto, con spese a carico della ricorrente verso la Regione e compensazione verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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