Vincolo paesaggistico bosco prescinde da perimetrazione e atto ricognitivo (TAR Puglia n. 1259 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico sulle aree boscate ex art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004 presuppone la sussistenza in natura del bosco secondo la duplice nozione normativa e sostanziale, e non richiede un previo atto amministrativo di ricognizione o perimetrazione: esso opera ex lege per la sola presenza del bosco e prescinde dalla sua rappresentazione cartografica nella pianificazione paesaggistica. Ai fini della nozione di bosco rilevano il requisito dimensionale dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 34/2018 e il requisito naturalistico di sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente e in grado di autorigenerarsi. Il provvedimento di VIA e di autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 esige una motivazione reale sulle ragioni della scelta, non sostituibile dal mero richiamo ai pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi, e deve dare conto delle opinioni dissenzienti. Lo studio di impatto ambientale deve contenere le alternative localizzative e la valutazione degli effetti cumulativi.
Il Fatto
Il Comune di Giuggianello ha impugnato la determina della Provincia di Lecce n. 1665 del 16.10.2023, con cui, all’esito di Conferenza di Servizi, è stata adottata una positiva Valutazione di Impatto Ambientale e un’Autorizzazione Unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, proposto da una società su lotti del Piano Intercomunale per Insediamenti Produttivi di Sanarica e Giuggianello.
Il Comune ricorrente ha dedotto plurimi vizi: la presenza di un’area boscata a ridotta distanza dall’intervento, con conseguente vincolo paesaggistico escludente; l’omessa valutazione dell’opzione zero e delle alternative; il difetto di motivazione sul superamento del proprio dissenso; l’omesso esame del progetto da parte dei Vigili del Fuoco; l’errata individuazione del piano regionale dei rifiuti applicabile; l’assenza di disponibilità delle aree. Con motivi aggiunti ha impugnato il parere dei Vigili del Fuoco e la concessione provvisoria dei lotti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo e, in via di verificazione, accerta le caratteristiche del complesso alberato. Il Tribunale chiarisce di non condividere la conclusione del verificatore sull’insussistenza del bosco: essa costituisce giudizio valutativo non coerente con lo strumento istruttorio degli artt. 19, comma 3, e 66 c.p.a. e si fonda sull’erroneo presupposto della necessità di un atto ricognitivo. Dalla relazione emerge un impianto a prevalenza di pino d’Aleppo con superficie e densità di copertura compatibili con i parametri normativi, e la Regione ha riconosciuto lo status di bosco con nota del 4.6.2026.
La distanza accertata tra l’area boscata e l’impianto comporta la violazione dell’art. 59, n. 4, lett. b), delle N.T.A. del P.P.T.R., che impone una fascia di salvaguardia di 50 metri, nonché dell’art. 63, comma 2, lett. a.4, che considera non ammissibili gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Il secondo motivo è respinto: l’art. 88 delle N.T.A. sulle strade a valenza paesaggistica non impone un’inammissibilità radicale, ma una regola di bilanciamento, e il parere regionale ha subordinato il favore a condizioni di mitigazione non contestate. Il terzo motivo è parzialmente accolto: lo studio di impatto ambientale contiene l’opzione zero, ma non le alternative localizzative né gli effetti cumulativi con l’impianto di biostabilizzazione distante circa 1,5 km.
Il quarto e quinto motivo sono condivisi: la determina non esplicita il percorso logico della valutazione positiva e supera le censure comunali con richiami generici, violando l’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e l’art. 208, comma 3, che impone adeguata motivazione sulle opinioni dissenzienti. Il sesto motivo è inammissibile perché ipotetico. Il settimo è fondato: l’esame del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco ex art. 3 d.P.R. n. 151/2011 deve precedere l’autorizzazione. L’ottavo è accolto quanto all’applicazione del piano regionale vigente al momento dell’istanza. Il nono è respinto; il decimo è fondato per difetto di disponibilità delle aree al momento del rilascio.
La determina è annullata. I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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