Carta docente: ottemperanza all’obbligo del Ministero e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4805 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e condanna l’ente pubblico a dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 deve essere decorso perché la domanda sia proponibile. Ove perduri l’inadempimento, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, quale organo ausiliario, con il compito di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione, ricorrendo se del caso al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto. La nomina di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non comporta liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari, con liquidazione contenuta nelle cause seriali.

Il Fatto

La ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, o a fornire altro equipollente, così che ne possa concretamente fruire.

La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla Cancelleria. Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento e il termine dilatorio di centoventi giorni è decorso infruttuosamente. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Dagli atti emerge che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 23.12.2025 e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Il titolo è passato in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio, e il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato.

Integrati i presupposti dell’azione, il Tribunale accoglie la domanda e condanna il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. L’ordine esecutivo opera sempre che nelle more l’amministrazione non abbia già ottemperato, circostanza che dagli atti non risulta.

Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. L’organo ausiliario, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati specificamente ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, del medesimo decreto e dai relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Sulle spese il Collegio applica il principio della soccombenza. La liquidazione tiene conto del limitato impegno richiesto su una causa che verte su un’unica questione relativa all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente, di carattere seriale e priva di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con richiamo a Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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