Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4806 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 dalla notifica del titolo esecutivo, la domanda di ottemperanza è fondata e il Ministero va condannato a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato. In caso di persistente inadempimento, si nomina commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, organo ausiliario del giudice, che esegue anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso. Al dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non è liquidato alcun compenso commissariale.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, o a fornire altro equipollente.
Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso senza esito. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti processuali dell’azione esecutiva. La sentenza del giudice del lavoro risulta notificata al Ministero in data 19.8.2025; è decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996; il giudicato è attestato dalla Cancelleria in data 14.7.2026; il ricorso è stato notificato in data 23.7.2026.
Accertata la ritualità del ricorso e l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale accoglie la domanda e condanna il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. La condanna è emessa sul presupposto che nelle more non sia intervenuta ottemperanza, circostanza che non risulta dagli atti.
Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario opera come organo ausiliario del giudice e pone in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione. Il Tribunale precisa che, in caso di incapienza dei fondi, potrà ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Quanto al compenso, il Collegio esclude la liquidazione perché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Sulle spese si applica il principio della soccombenza: il loro importo tiene conto del limitato impegno richiesto su una causa di carattere seriale, che non implica l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Le spese sono liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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