Ristrutturazione edilizia su immobile condonato illegittimo diniego per continuità col preesistente (TAR Puglia n. 373 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire che imponga, per l’intervento di ristrutturazione edilizia, una «certa continuità» con l’edificio preesistente è illegittimo per difetto di motivazione e per errata interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che ricomprende nella ristrutturazione gli interventi di demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche. L’immobile condonato è legittimo a tutti gli effetti e ha il medesimo regime giuridico dell’edificio assentito, senza limitazioni derivanti dal condono, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che i parametri del condono non circoscrivono la volumetria assentibile. L’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, salvo che determini in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo o comporti un arresto procedimentale; il provvedimento che conclude un sub-procedimento va invece impugnato nel termine decorrente dalla sua comunicazione.

Il Fatto

Il ricorrente presenta istanza per il rilascio di un permesso di costruire avente ad oggetto un intervento su un immobile oggetto di condono. Nella fase propedeutica al rilascio del titolo, il Comune rileva alcune «criticità» e invita il richiedente a rimodulare la proposta progettuale attenendosi ai parametri urbanistico-edilizi dell’immobile condonato.

Il ricorrente impugna quella nota, insieme al certificato di destinazione urbanistica, all’autorizzazione paesaggistica e alla relativa nota di trasmissione, ai verbali e alle comunicazioni intervenute, chiedendo anche l’accertamento del diritto al rilascio del titolo. Propone poi motivi aggiunti avverso ulteriori note comunali. Il Comune eccepisce l’inammissibilità dell’impugnativa degli atti endoprocedimentali e la tardività di quella relativa all’autorizzazione paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità per una parte degli atti gravati. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 1364 del 2024), ribadisce che l’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, perché la lesione è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento, salvo che si tratti di atto vincolato idoneo a determinare in via inderogabile il contenuto dell’atto finale o di atto interlocutorio che comporti un arresto procedimentale. Il certificato di destinazione urbanistica e i verbali hanno contenuto meramente informativo e non ledono un interesse concreto e attuale.

L’autorizzazione paesaggistica, in quanto atto conclusivo del sub-procedimento, è invece autonomamente impugnabile. Tuttavia è stata comunicata il 22.12.2022, con termine di impugnazione spirato il 20.2.2023, mentre il ricorso è stato notificato il 26.4.2023: l’impugnativa è dunque tardiva. Il Collegio esclude che l’interesse sia sorto solo con il diniego, poiché questo si fonda su motivazioni estranee alle valutazioni paesaggistiche.

Nel merito, il diniego è invece illegittimo sotto tutti i profili contestati. Quanto alla qualificazione dell’intervento, il Comune non indica la «giurisprudenza recente» posta a fondamento del provvedimento, con conseguente vizio di motivazione. Nel merito, l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 ricomprende nella ristrutturazione gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche: non è dunque richiesta alcuna continuità con l’edificio pregresso.

Quanto ai parametri del condono, il Collegio richiama l’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 e afferma la totale equiparazione tra manufatti legittimi e manufatti legittimati, richiamando TAR Liguria, Sez. I, n. 361 del 2021: l’immobile sanato diventa legittimo a tutti gli effetti, con il medesimo regime dell’edificio assentito. Ne deriva che, ai fini del calcolo della volumetria assentibile, si deve avere riguardo al manufatto nell’intera configurazione volumetrica risultante dal condono, e che la pretesa di rimodulare il progetto è illegittima in via derivata.

Il Collegio disattende infine la domanda di accertamento del diritto al rilascio del titolo. L’annullamento incide su atti a contenuto discrezionale e fa salvo il riesercizio del potere amministrativo: l’intervento giudiziale richiesto si tradurrebbe in un sindacato su poteri non ancora esercitati, in violazione del principio di separazione dei poteri e dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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