Inottemperanza al giudicato sul diritto alla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 820 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento del titolo esecutivo giudiziario e ordina all’amministrazione di darvi completa esecuzione entro un termine perentorio. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente prima che l’esecuzione possa essere richiesta. Nel caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta che adotti gli atti sostitutivi necessari. Quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta e dichiara il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per l’importo di € 2.000,00 annui, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il titolo è stato notificato in data 27.03.2024 ed è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 11.11.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziario passato in giudicato e l’inerzia dell’amministrazione obbligata. La pretesa fatta valere dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata.
Il dato decisivo è l’inadempimento non contestato. A fronte dell’allegazione dell’inosservanza, l’amministrazione intimata, costituitasi a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’accertamento dell’inottemperanza discende quindi dalla sola documentazione prodotta e dalla mancata difesa nel merito.
Il Tribunale condanna conseguentemente l’amministrazione a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a consentire gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’attribuzione della carta docente.
Decorso inutilmente tale termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o in un dirigente o funzionario delegato. Il commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, adottando gli atti necessari, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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