Ottemperanza al giudicato civile limitata alle sole somme quantificate nel titolo (TAR Sicilia n. 2244 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo è vincolato al comando contenuto nel titolo e non può integrarlo né interpretarlo, essendo privo di giurisdizione sul rapporto sottostante. I poteri cognitori sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, così che l’esecuzione riguarda esclusivamente le somme esattamente quantificate nella decisione ottemperanda. Il creditore può esigere gli interessi legali maggiorati di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. solo ove il titolo esecutivo ne contenga l’accertamento nel dispositivo o nella motivazione; in difetto, tali interessi vanno esclusi. Incombe sul debitore l’onere di provare il fatto estintivo della pretesa creditoria, secondo l’art. 2697, comma 2, cod. civ..
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 156/2022 del Giudice di Pace di Caltagirone, con cui era stata dichiarata illegittima la notifica di un verbale di contestazione per intervenuto pagamento della contravvenzione e il Comune era stato condannato al pagamento di € 143,00, di cui € 43,00 per spese vive ed € 100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato all’Ente, era passato in giudicato. Lamentando la mancata esecuzione, il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento di € 166,52, oltre interessi legali dalla data di notifica, e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., configurandosi il giudice di pace quale giudice ordinario, e ha verificato il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.
Nel merito ha rilevato che la sentenza non risulta integralmente eseguita e che l’Amministrazione non ha allegato alcuna valida giustificazione. In ordine all’onere probatorio, ha applicato il principio per cui il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Il Comune, non costituendosi, ha rinunciato a tale prova secondo l’art. 2697, comma 2, cod. civ.
Il nucleo argomentativo concerne i limiti del giudizio di ottemperanza a fronte di statuizioni del giudice civile. Richiamando un consolidato orientamento (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024; TAR Sicilia, Catania, n. 2151 del 2020; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020), il Tribunale ha affermato che il giudice amministrativo svolge una mera attività esecutiva, essendo rigidamente vincolato al comando in sentenza e privo di giurisdizione sul rapporto sottostante. Non può quindi precisare né integrare la decisione civile, pena il sindacato su materia di cui difetta.
Da ciò la conseguenza che l’esecuzione disposta riguarda le sole somme specificate nel titolo. Quanto agli interessi maggiorati, il Collegio ha escluso il relativo pagamento in assenza di specifica statuizione nel titolo, richiamando Cass. civ., Sez. Un., n. 12449 del 2024 e TAR Sicilia, Catania, n. 2687 del 2023. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con ordine di conformazione nel termine di sessanta giorni e nomina del commissario ad acta in caso di inutile decorso.
Nota della Redazione
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