Ottemperanza al decreto equa riparazione: penalità di mora e spese al commissario (TAR Calabria n. 260 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti della Corte di Appello emessi ex art. 3 legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente la presentazione della richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi previsti dalla norma. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Essa è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi legali. Il commissario ad acta può provvedere anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ex art. 3 legge n. 89/2001. Il titolo ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, una somma in favore di uno dei ricorrenti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e le spese processuali con distrazione in favore del difensore. Il decreto è pubblicato il 10.04.2021 e notificato il 23.04.2021.

I creditori hanno inviato all’Amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. Il Ministero della Giustizia, ritualmente destinatario della notifica, non si è costituito. I ricorrenti chiedono quindi l’ottemperanza e l’ulteriore condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto ha autorità di cosa giudicata, attestata dalla documentazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza e ritiene che, per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001, non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato n. 1423/2021.

Accertato che i creditori hanno presentato la richiesta ex art. 5 sexies legge n. 89/2001 e che sono decorsi sei mesi, il Collegio osserva che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario, per effetto del quale la P.A. sostituita perde il potere di eseguire il giudicato. Sul punto il Collegio richiama TAR Roma n. 5621 del 2017, TAR Trento n. 202 del 2018 e TAR Napoli n. 298 del 2019.

Le spese del giudizio sono poste a carico della P.A. resistente, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, con richiamo a Consiglio di Stato n. 1247 del 2016. Il Collegio prevede che il commissario ad acta provveda anche al pagamento delle spese in caso di mancata refusione, invocando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele e ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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