Il difensore distrattario è l’unico legittimato all’ottemperanza del giudicato sulle spese (TAR Lombardia n. 818 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente e procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Ove l’amministrazione non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna all’esecuzione entro un termine e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di difensore titolare di credito antistatario, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 15.01.2024, e il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria l’11.11.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. È decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione, pur costituitasi tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.

Il passaggio centrale riguarda la legittimazione attiva. Il Tribunale ha richiamato l’art. 93 c.p.c., osservando che la distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Entro i limiti della somma liquidata dal giudice, tale rapporto si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.

Da qui la conseguenza processuale: il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo. A sostegno il Collegio ha citato Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010; TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015; TAR Piemonte, Sez. I, n. 372 del 2023 e TAR Campania, Sez. VI Napoli, n. 452 del 2023.

L’amministrazione è stata quindi condannata a dare completa esecuzione alla sentenza di merito entro sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici o in un dirigente o funzionario delegato, con possibilità di adottare gli atti necessari, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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