Revoca sospensione cautelare e restitutio in integrum solo dopo giudicato penale (TAR Campania n. 2584 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione cautelare dal servizio, adottata ai sensi dell’art. 91 d.P.R. n. 3/1957 per sopravvenuto mutamento della situazione di fatto, non determina di per sé il diritto del dipendente alla restitutio in integrum economica. In pendenza del procedimento penale che ha dato origine alla misura, la regolamentazione degli assegni non percepiti resta subordinata all’esito definitivo del processo, secondo la previsione tassativa dell’art. 97 d.P.R. n. 3/1957. Il riconoscimento delle differenze retributive presuppone una sentenza definitiva di proscioglimento o di assoluzione con formula piena, con detrazione di quanto eventualmente percepito nel periodo di sospensione. La revoca integra esercizio del potere di riesame per ragioni di opportunità e non costituisce annullamento d’ufficio dell’atto originario.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso una casa circondariale, era stato sospeso cautelarmente dal servizio con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con contestuale decurtazione dello stipendio, perché indagato per falso ideologico commesso nell’esercizio delle funzioni. Il GIP aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata nei suoi confronti. Con il ricorso introduttivo il dipendente ha impugnato il decreto di sospensione e la comunicazione di avvio del procedimento di recupero del credito erariale.
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione ha revocato la sospensione, nella parte in cui rinviava ogni decisione sulla reintegrazione della posizione giuridica ed economica all’esito del procedimento penale e dell’eventuale procedimento disciplinare. Ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate rispetto all’assegno alimentare corrisposto nel periodo di sospensione, oltre alla ricostruzione della carriera.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio ha respinto l’eccezione di estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevando che la nota di recupero del credito erariale è stata adottata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, organo decentrato di quel Ministero, correttamente intimato.
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile. Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero, il Tribunale ha rilevato la natura endoprocedimentale dell’atto, privo di portata autoritativa decisoria e quindi non autonomamente lesivo, con conseguente carenza di interesse ad agire. Quanto al decreto di sospensione, la sopravvenuta revoca ne ha determinato la perdita di efficacia, rendendo inutile l’azione di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha qualificato il provvedimento come revoca, che presuppone una valutazione di opportunità conseguente a un mutamento di fatto non prevedibile, e non come annullamento d’ufficio, che richiede invece l’accertamento dell’invalidità originaria. Ha richiamato sul punto TAR Lazio, sez. III, n. 6430 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 201 del 2022, oltre a Cons. Stato, sez. VI, n. 5909 del 2006 e a due pronunce del TAR Campania del 1998.
Applicando l’art. 97 d.P.R. n. 3/1957, il Tribunale ha affermato che in pendenza del procedimento penale gli effetti economici della sospensione non possono essere regolati: il diritto a tutti gli assegni non percepiti matura solo alla conclusione del processo nelle ipotesi tipizzate di proscioglimento o assoluzione piena. Il solo provvedimento di revoca non è dunque idoneo a disciplinare le spettanze finché il giudizio penale è pendente e non si è formato il giudicato. I motivi di revoca, inoltre, poggiavano su circostanze non valutabili al momento della sospensione, individuate nell’ordinanza del Tribunale del riesame.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto rigettato nel merito, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
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