Ottemperanza al giudicato e pagamento delle spese al difensore attributario (TAR Campania n. 3024 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che abbia ottenuto nel titolo giudiziario l’attribuzione delle spese di giudizio è legittimato a proporre il giudizio di ottemperanza per la parte di sua spettanza. Passata la sentenza in cosa giudicata e decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97), sussistono le condizioni per dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato. Il TAR assegna all’ente un termine per il pagamento e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, ponendo a carico dell’inadempiente il compenso e le spese del giudizio.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3539/2015 pubblicata il 09.10.2015 e corretta con provvedimento del 10.12.2015, ha dichiarato il Comune responsabile di un sinistro e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore degli attori, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.100,00, di cui € 100,00 per spese oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
La decisione non è stata impugnata ed è passata in cosa giudicata, come attestato dalla cancelleria in data 24.07.2024; la notificazione in forma esecutiva al Comune risulta effettuata il 1° febbraio 2016. Il difensore attributario, a fronte del mancato pagamento della somma di sua spettanza, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione delle statuizioni favorevoli e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato prima dell’instaurazione del giudizio, come da certificazione della cancelleria, e la somma dovuta non risulta corrisposta, nonostante la notificazione in forma esecutiva e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle amministrazioni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro.
Alla ricorrente va pertanto riconosciuto, sulla base del titolo, il diritto a conseguire il rimborso delle spese di giudizio a lei attribuito, nella misura liquidata dal Giudice di Pace. Il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se anteriore.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario del proprio Ufficio, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza darà corso al pagamento. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell’amministrazione inottemperante e liquidate sin d’ora in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, liquidate in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni. Il Collegio precisa che tra le spese liquidate rientrano in modo omnicomprensivo le spese accessorie, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione non ricomprese nella quantificazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.