Emersione 2020: reddito del datore presupposto indefettibile, no permesso per attesa occupazione (TAR Campania n. 4127 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020, la titolarità in capo al datore di lavoro di un reddito nella misura indicata dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura. Il carattere eccezionale della disciplina, derogatoria di quella ordinaria, ne impone un’applicazione restrittiva. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020, spetta solo quando la cessazione del rapporto di lavoro sopravvenga a una procedura avviata da un datore in possesso dei requisiti, e non quando il rigetto dipenda dall’originario difetto dei presupposti, segnatamente reddituali. La mancata traduzione del provvedimento di emersione non integra violazione dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, che concerne gli atti in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione, né un vizio invalidante ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 trattandosi di atto vincolato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il decreto dello Sportello Unico per l’immigrazione di Napoli con cui è stata respinta l’istanza di emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona, presentata nel giugno 2020. Il diniego si fonda sulla mancata integrazione documentale richiesta per superare il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, non essendo sufficiente il reddito individuale dichiarato dal datore per l’anno 2020. Il difensore deduce di aver allegato per errore solo parte della documentazione reddituale e, dopo la notifica del rigetto, integra la documentazione via PEC chiedendo la revoca. Sopravviene inoltre la cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente interesse a un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato nel merito, pur dubitando della persistenza dell’interesse alla decisione. La prima censura, che deduce l’inesistenza o nullità dell’atto per assenza dell’attestazione di conformità all’originale, è respinta richiamando la giurisprudenza dello stesso TAR secondo cui l’utilizzo del protocollo informatico garantisce provenienza e conformità della copia trasmessa via PEC, e l’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000 non impone l’attestazione ai fini della validità dell’atto.

Quanto alla pretesa di rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di rigetto imputabile al solo datore di lavoro, il TAR richiama Cons. Stato n. 8007 del 2022, che esclude l’estensione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 fuori dai casi espressamente contemplati dall’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020, stante il carattere eccezionale della disciplina. Viene richiamata anche Corte cost. n. 209 del 2023, che ha escluso la manifesta irragionevolezza della diversità rispetto alla procedura del 2012 e ha chiarito che il rilascio del titolo presuppone l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione.

La censura sulla mancata traduzione è disattesa: l’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 riguarda gli atti in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione e non i provvedimenti di emersione, assunti su istanza di parte. In ogni caso si tratta di irregolarità formale non invalidante ex art. 21-octies della legge n. 241/1990, data la natura vincolata del diniego per insufficienza reddituale.

Il TAR esclude poi la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, risultando in atti la prova della notifica del preavviso di rigetto, ricevuto indirettamente confermato dalla stessa integrazione documentale prodotta dal ricorrente. La titolarità del reddito in capo al datore resta presupposto indefettibile: non rilevano l’assenza di precedenti penali né l’inserimento sociale, e non può invocarsi la normativa generale dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998. L’integrazione documentale tardiva e le vicende successive all’adozione del provvedimento non assumono rilievo, dovendosi valutare la legittimità dell’atto con riferimento all’epoca in cui fu adottato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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