L’ottemperanza per la Carta Docente non richiede la prova del sollecito, ma solo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni (TAR Lombardia n. 3034 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza per il mancato pagamento di un credito pecuniario riconosciuto con sentenza passata in giudicato è fondata quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, anche parziale. La costituzione in giudizio dell’amministrazione con memoria di stile e la mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum legittimano l’accoglimento del ricorso. In caso di inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, il quale provvederà al pagamento a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico della Carta Docente, pari a euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24. La sentenza, notificata al Ministero a mezzo PEC, era divenuta inottemperata.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun pagamento, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Collegio ha valorizzato la circostanza che l’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento. Il credito, pertanto, non era contestato nell’an e nel quantum.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento delle somme dovute. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Questi dovrà dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente.
La pronuncia conferma la prassi del giudice amministrativo in materia di ottemperanza per i crediti dei docenti relativo alla Carta Docente, uniformandosi agli orientamenti delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di giurisdizione. Il Collegio ha richiamato, ai fini della liquidazione delle spese, i parametri indicati da C.S. nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25, 6924/25.
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Nota della Redazione
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