Decadenza per commercio su aree pubbliche prescinde da regolarità contributiva (TAR Campania n. 4135 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel commercio su aree pubbliche il requisito della regolarità contributiva è richiesto in via autonoma dall’art. 53, comma 3, L.R. Campania n. 7/2020, indipendentemente dall’operatività del sistema della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale. Il differimento dell’entrata in vigore di tale sistema, disposto dalle leggi regionali succedutesi nel tempo, non sospende l’obbligo di assolvere gli obblighi contributivi previdenziali. La Carta di esercizio e l’Attestazione annuale costituiscono solo mezzo di prova e strumento di documentazione dell’assolvimento, non elemento costitutivo del requisito. Ne consegue la legittimità della decadenza dal titolo abilitativo e della revoca della concessione del posteggio, ai sensi dell’art. 147, comma 8, lett. c), L.R. n. 7/2020, per intervenuta perdita dei requisiti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia “A” nel settore non alimentare, relativa a un posteggio nel mercato settimanale, impugna l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha disposto la revoca dell’autorizzazione e la decadenza dal posteggio per posizione contributiva non regolare della ditta.
Il provvedimento si fonda sulla constatazione del mancato assolvimento degli obblighi contributivi. Il ricorrente deduce la violazione della normativa regionale, sostenendo che il differimento dell’entrata in vigore del sistema della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale avrebbe rinviato al 2025 ogni verifica sulla regolarità contributiva, con conseguente illegittimità della misura adottata sul presupposto della posizione irregolare riferita all’anno 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 53, comma 3, L.R. Campania n. 7/2020, che richiede espressamente, ai fini dell’attività di commercio su aree pubbliche, l’assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente.
Il punto centrale è la distinzione tra requisito sostanziale e sua documentazione. La Carta di esercizio e l’Attestazione annuale sono previste dal legislatore regionale solo quale mezzo di prova e strumento di documentazione dell’assolvimento degli obblighi di legge, non ai fini della sussistenza in sé della regolarità contributiva. Il requisito opera, conformemente alla normativa Inps, indipendentemente dall’operatività di quel sistema.
Da qui il rigetto dell’interpretazione del ricorrente. Il differimento dell’entrata in vigore del sistema, già disposto dall’art. 33, comma 1, lett. a), L.R. n. 38/2020, poi modificato dall’art. 55, comma 1, L.R. n. 18/2022 e da ultimo dall’art. 35, comma 1, L.R. n. 13/2024 (che ha fissato la decorrenza al 1° gennaio 2026), non comporta la non necessità della regolarità contributiva nel periodo intermedio.
Trovano invece piana applicazione l’art. 147, comma 8, lett. c), L.R. n. 7/2020, che prevede la decadenza del titolo abilitativo in caso di intervenuta perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, e l’art. 30 del Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche, che prevede la revoca quando il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di legge.
L’ordinanza impugnata richiama puntualmente tali norme, le linee guida del D.M. 25/11/2020 recepite con delibera di Giunta regionale e il Regolamento comunale, risultando per ciò stesso adeguatamente motivata anche in diritto. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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