Disponibilità dell’azione e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 174 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il giudice, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Non può quindi decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria conforme alla volontà espressa dalla parte. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione del Collegio e può fondarsi anche sull’accordo delle parti in tal senso.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore del trattamento dei rifiuti ed è titolare dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale relativi a un impianto ubicato nelle immediate vicinanze dell’area interessata dal progetto della controinteressata, collocato sulla sponda opposta del fiume.

Al termine di un lungo iter istruttorio la controinteressata otteneva l’Autorizzazione Integrata Ambientale, il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e, successivamente, l’autorizzazione unica regionale ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano. La ricorrente impugnava tali provvedimenti con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio depositava una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione; la controinteressata dichiarava di non opporsi e di accettare la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione esclusivamente processuale: la sorte del ricorso a fronte della sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse resa dalla parte ricorrente prima che la causa fosse trattenuta in decisione. La risposta è articolata sul principio dispositivo che governa il processo amministrativo.

Il Tribunale afferma che la disponibilità dell’azione permane in capo al ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Entro tale limite la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice non dispone di alcun potere officioso e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Da ciò discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice decidere la controversia nel merito in omaggio al principio dispositivo, citando T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 971 del 2011, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 33224 del 2010 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4288 del 2015.

La declaratoria investe tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, non essendo ravvisabile alcuna ragione per differenziarne il trattamento. Sulle spese il Collegio dispone l’integrale compensazione, ravvisando giusti motivi anche in ragione della richiesta espressa della controinteressata.

Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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