Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente esclude astreinte per contenzioso seriale (TAR Lombardia n. 4801 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente è fondato quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni e, per il caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando il ritardo sia riconducibile a una situazione organizzativa oggettiva, quale l’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia, che integra le «altre ragioni ostative» elaborate dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25 e ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione. La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria.
Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento. È decorso inutilmente anche il termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione dell’astreinte e la rifusione delle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in fatto i presupposti dell’ottemperanza: la notifica della sentenza del giudice del lavoro in data 21.7.2025, il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, il passaggio in giudicato attestato dalla Cancelleria il 15.7.2026 e la rituale notifica del ricorso in data 22.7.2026. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.
La domanda di penalità di mora è stata respinta. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che, pur ammettendo l’istituto nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha affiancato al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative», valorizzando la specialità del debitore pubblico e i vincoli normativi e di bilancio.
L’esecuzione delle sentenze sulla carta docente implica un procedimento complesso, articolato in più fasi e con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, tra cui le società individuate dall’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e strutture centralizzate operanti a livello nazionale. Il ritardo è quindi ragionevolmente ricondotto, in linea con TAR Lombardia, Sez. I, nn. 2097 e 2100 del 2026, all’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in considerazione del carattere seriale della causa e del limitato impegno difensivo, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
Nota della Redazione
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