Obbligo di provvedere sulla diffida del confinante contro abusi edilizi (TAR Campania n. 4155 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere con provvedimento espresso il procedimento che consegua obbligatoriamente a un’istanza, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, legge n. 241/1990, anche quando ravvisi ragioni di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. Nel settore della vigilanza edilizia, il proprietario confinante nella cui sfera giuridica incida dannosamente l’inerzia dell’ente preposto è titolare di un interesse legittimo all’esercizio dei poteri repressivi degli abusi e può azionare il rimedio avverso il silenzio-inadempimento. L’obbligo di provvedere non è soddisfatto da atti meramente soprassessori, interlocutori o endoprocedimentali, ma solo da una determinazione idonea a concludere il procedimento con valenza dispositiva.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile posto al piano terra di un edificio, ha diffidato il Comune a pronunciarsi sugli abusi edilizi ascritti alla controinteressata, proprietaria dell’unità al piano superiore. Secondo la prospettazione, quest’ultima avrebbe aperto un vano finestra sul prospetto dell’edificio e realizzato un comignolo sul lastrico condominiale. Il Comune aveva già disposto la rimozione degli abusi con ordinanza n. 199/23; successivamente la controinteressata aveva presentato istanza di sanatoria paesaggistica.
La ricorrente ha chiesto all’ente di verificare la sussistenza del consenso condominiale e di dare riscontro alle proprie istanze, rimaste prive di risposta. Ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento. La Soprintendenza si è costituita di mero stile; il Comune non si è costituito; la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dedotto la formazione del silenzio assenso sull’istanza di compatibilità paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. Le censure svolte in ricorso non introducono questioni estranee alla diffida, ma attengono alla qualificazione giuridica dell’intervento edilizio già contestato e sanzionato dal Comune, sul quale l’amministrazione era stata diffidata a pronunciarsi.
Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 2, commi 1 e 2, legge n. 241/1990 e la giurisprudenza consolidata secondo cui l’obbligo giuridico di provvedere sussiste ove il procedimento consegua a un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio. La mancata risposta viola il principio di doverosità dell’azione amministrativa, integrato dalle regole di ragionevolezza e buona fede. Anche in presenza di ragioni ostative, l’amministrazione deve adottare un provvedimento espresso, eventualmente in forma semplificata, ma non può restare inerte.
Quanto alla legittimazione, il Collegio osserva che nel settore della vigilanza edilizia l’obbligo di provvedere emerge dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi, vanta una posizione differenziata e può ricorrere avverso l’inerzia dell’ente.
Il Tribunale ribadisce poi che l’azione avverso il silenzio-inadempimento, disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a., mira a ottenere una decisione espressa sulla pretesa avanzata: solo la determinazione idonea a concludere il procedimento interrompe l’inerzia, non l’atto interlocutorio o endoprocedimentale.
Nel caso concreto sussistono legittimazione e interesse ad agire, essendo la ricorrente proprietaria di immobile sottoposto rispetto a quello interessato dagli abusi e correlato il pregiudizio al decoro dell’edificio e all’abbattimento di una parete e del lastrico condominiale. Il ricorso è pertanto accolto, con fissazione del termine di 60 giorni per il provvedimento espresso. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli. Le spese seguono la soccombenza del Comune; disposta la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti al passaggio in giudicato.
Nota della Redazione
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