Porto d’armi a guardia giurata: diniego illegittimo se fondato su fatti risalenti (Cons. Stato n. 3512 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di porto d’armi per difesa personale, pur rientrando nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, deve fondarsi su una prognosi di pericolo di abuso delle armi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, tale da rendere “più probabile che non” il rischio concreto. Circostanze risalenti nel tempo, procedimenti penali conclusi con prescrizione o archiviati e controlli di polizia episodici non integrano, da soli, un quadro sintomatico negativo. Quando il richiedente è una guardia giurata, la valutazione di affidabilità va condotta con particolare rigore, con istruttoria rafforzata e motivazione stringente, non potendo incidere in modo sproporzionato sulla capacità lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia giurata presso un istituto di vigilanza, ha domandato il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, necessaria per espletare il servizio armato. Il Prefetto ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, respingendo le istanze per il decreto di guardia giurata e per la licenza, e ordinando il ritiro del porto d’armi per uso caccia.
Il provvedimento si fondava su due circostanze: un’indagine penale della DDA risalente al 2002, conclusa con formula di estinzione per prescrizione dopo derubricazione dell’originaria imputazione associativa, e un controllo di polizia del 2018 in compagnia di un soggetto segnalato per vari reati. Il TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto il ricorso. L’appellante ha censurato la valutazione non attuale compiuta dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione del buon uso delle armi, precisando che la detenzione delle stesse non costituisce un diritto assoluto. Tale potere non è però illimitato: l’autorità di pubblica sicurezza deve connotare la propria azione secondo i parametri della ragionevolezza e della proporzionalità, collegando le circostanze richiamate a una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza.
La motivazione del provvedimento prefettizio parte da fatti risalenti nel tempo che, per la loro consistenza, non integrano elementi idonei a fondare la valutazione prognostica. Il procedimento del 2002 si è chiuso con derubricazione e prescrizione; il controllo di polizia del 2018 non configura una frequentazione di soggetti controindicati. Il Collegio valorizza anche il comportamento successivo tenuto dal richiedente, non caratterizzato da episodi ostativi.
La Corte sottolinea un profilo ulteriore: la vicenda riguarda una guardia giurata, soggetto che chiede l’uso delle armi per lo svolgimento della propria attività lavorativa. In materia, la valutazione dell’affidabilità deve essere condotta con particolare rigore, considerando il contesto socio-familiare e l’impatto sulla capacità lavorativa. Elementi indiziari risalenti, fatti archiviati o a rilevanza penale incerta non possono da soli giustificare il diniego, senza istruttoria rafforzata e motivazione più stringente.
La motivazione negativa risulta dunque non congrua rispetto alle condotte riportate, sia per la risalenza sia per la consistenza delle stesse. L’appello è accolto e, per l’effetto, è accolto il ricorso di primo grado con annullamento del provvedimento impugnato per difetto di motivazione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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