Sei scatti stipendiali all’ex carabiniere collocato a riposo su domanda (TAR Campania n. 48 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, spetta a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo su domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La disposizione si applica ai Carabinieri in forza del richiamo contenuto nell’art. 1911, terzo comma, d.lgs. n. 66/2010. Il beneficio va incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, con maturazione degli interessi legali. La nozione di Forze di polizia rilevante è ampia e comprende i Corpi militari richiamati dall’art. 16 della legge n. 121/1981.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo su domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e aver prestato 35 anni di servizio. L’INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio, non ha riconosciuto il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Il ricorrente ha quindi impugnato i prospetti di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto e la rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi. L’Istituto si è costituito eccependo l’incompetenza territoriale e la prescrizione della pretesa, e chiedendo nel merito la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare entrambe le eccezioni. Quanto alla competenza territoriale, la fase finale del rapporto di lavoro si è svolta presso il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute con sede in Napoli, come allegato e comprovato dal ricorrente: da ciò deriva la potestas iudicandi del TAR adito.

Quanto alla prescrizione quinquennale, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale (Cons. Stato n. 10559 del 2023 e n. 3914 del 2023). Nel caso concreto gli ultimi pagamenti sono intervenuti entro il quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso.

Nel merito, il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato per cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo su domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il compimento del 55° anno (Cons. Stato n. 10834 del 2023, n. 3041 del 2023 e la serie di decisioni del marzo 2023).

La nozione di Forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e va letta in ragione della funzione della stessa disposizione, che all’art. 1 estende i benefici del d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, Corpi che compongono le Forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981.

Il Collegio si adegua pertanto alle conclusioni del Giudice di appello, richiamando anche un proprio precedente conforme. Il ricorso è accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi legali. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *