Esecuzione del giudicato: dovuti anche interessi e rivalutazione oltre la sorte capitale (TAR Campania n. 5479 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo assicura l’attuazione piena ed esatta del comando contenuto nel giudicato, che comprende non solo la sorte capitale ma anche tutti gli accessori espressamente riconosciuti dal titolo. L’Amministrazione non può reputarsi adempiente mediante un pagamento parziale o privo di una componente liquidata dal giudice. Il sopravvenuto pagamento della sola sorte capitale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a essa, ma lascia integro l’interesse all’accertamento dell’inottemperanza quanto agli accessori ancora dovuti. L’ordine conformativo, assistito dalla nomina del commissario ad acta, costituisce misura adeguata e proporzionata, tale da non giustificare la penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente ha azionato il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo, e alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Il titolo, notificato in forma esecutiva, non era stato eseguito nel termine di centoventi giorni. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto la sola sorte capitale, senza riconoscere gli accessori. La ricorrente ha quindi insistito per l’accertamento dell’inottemperanza, per la nomina di un commissario ad acta e per la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione: titolo costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, ritualmente notificata e rimasta inadempiuta alla scadenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il sindacato di ottemperanza è diretto all’attuazione piena del decisum. L’Amministrazione deve conformarsi integralmente al giudicato e non può ritenersi satisfattivo un adempimento parziale o carente di una componente espressamente riconosciuta dal titolo, richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11, Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2865 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 12 febbraio 2024, n. 1033.
La sentenza del Tribunale di Nola aveva condannato al pagamento della capitale e della maggior somma tra interessi e rivalutazione. Il versamento documentato dal cedolino ha riguardato unicamente l’importo imputabile al capitale retributivo, senza alcuna distinta corresponsione degli accessori, né l’Amministrazione ha offerto prova contraria o conteggi idonei a dimostrare l’esecuzione integrale.
Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la sola sorte capitale, con persistente interesse all’accertamento dell’inottemperanza per gli accessori, poiché l’adempimento parziale non esaurisce l’obbligo conformativo, secondo Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 382 e Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2021, n. 3054.
Il Tribunale ha quindi ordinato la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo e all’effettivo pagamento del residuo, assegnando trenta giorni per l’adempimento e nominando, per il caso di inerzia, il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., reputando l’ordine conformativo misura adeguata e proporzionata alla residua entità dell’inadempimento, con condanna del Ministero alle spese.
Nota della Redazione
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