Sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sull’informativa interdittiva antimafia (TAR Puglia n. 85 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, quindi, dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. In tal caso il giudice, non disponendo del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta adozione di un’informativa antimafia liberatoria, che faccia venir meno gli effetti del provvedimento interdittivo impugnato, integra il difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. Sussistendo la richiesta concorde delle parti, il giudice dispone la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

Una società operante nell’edilizia e nella gestione di complessi turistico-alberghieri impugna davanti al TAR Puglia l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto della Provincia di Brindisi ex artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, unitamente alla nota di comunicazione e agli atti presupposti, tra cui il parere del Gruppo Interforze Antimafia e le informative delle Forze dell’Ordine. La ricorrente chiede anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.

Con ordinanza cautelare la Sezione respinge l’istanza di sospensione, provvedimento confermato in appello dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio la difesa erariale deposita il sopravvenuto provvedimento di informativa antimafia liberatoria del 31 agosto 2024 e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La ricorrente, con atto del 21 ottobre 2024, dichiara di non avere più interesse all’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza è rappresentata dal provvedimento liberatorio del 31 agosto 2024, con cui il Prefetto ha dato atto che non risultano elementi circa tentativi di infiltrazione mafiosa, e dalla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla ricorrente.

Il percorso è confermato dai fatti risultanti dagli atti: a seguito del controllo giudiziario ex art. 34 bis D. Lgs. n. 159/2011 disposto nel 2022 e cessato con esito positivo il 22 febbraio 2024, la società ha presentato il 26 luglio 2024 istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del citato D. Lgs. n. 159/2011, definita dal Prefetto con il provvedimento liberatorio.

Il Tribunale afferma un principio generale del processo amministrativo: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, in questa ipotesi, non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità con spese compensate. Sussistono pertanto i presupposti di legge, fra cui la richiesta concorde, per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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