La proroga legale della concessione gas prevale sulla scadenza pattizia (TAR Abruzzo n. 446 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione convenzionale della scadenza di una concessione di distribuzione del gas non preclude l’applicazione della proroga legale prevista dall’art. 23, comma 4, d.l. n. 273/2005, convertito con l. n. 51/2006, che opera per tutte le concessioni fondate sulle leggi di finanziamento del Mezzogiorno, senza esclusioni per i titoli rinegoziati. La clausola di salvaguardia che ripristini le condizioni originarie in presenza di sopravvenienze normative conferma la compatibilità tra accordo integrativo e proroga ex lege. La scadenza naturale rilevante ai fini della devoluzione gratuita è quella risultante dal quadro normativo e negoziale vigente, non quella originaria superata dalle riforme di settore. Alla scadenza così rideterminata la devoluzione delle reti realizzate con contributi pubblici avviene a titolo gratuito, senza rimborso al gestore uscente.

Il Fatto

Nel 1999 il Comune capofila stipulava con un consorzio di imprese la convenzione per la progettazione, costruzione ed esercizio della rete di distribuzione del gas metano in favore di più Comuni associati. La durata originaria, pari a ventinove anni dal collaudo, collocava la scadenza naturale al 2035. Con atto aggiuntivo del 2005 le parti rideterminavano la scadenza al 31 dicembre 2012, recependo le sopravvenienze normative di settore.

Il gestore subentrato impugnava la delibera consiliare con cui il Comune resistente, assumendo l’avvenuta scadenza al 2012, iscriveva nel proprio patrimonio reti e impianti e pretendeva canoni retroattivi. Il Comune e la società affidataria resistevano, proponendo domanda riconvenzionale di conferma della scadenza al 2012 e di condanna del gestore alla restituzione delle somme percepite e al pagamento di un canone parametrato alla remunerazione del capitale investito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni in rito, richiamando la giurisdizione esclusiva dell’art. 133, comma 1, lett. b e c, cod. proc. amm. e la valenza meramente dichiarativa dell’iscrizione già operata. La determinazione della data di scadenza costituisce il fulcro del thema decidendum, così che non vi è carenza di interesse. Anche le eccezioni alla riconvenzionale sono disattese, giacché l’accertamento concerne i criteri di calcolo, non il dettaglio delle poste.

Nel merito, il Tribunale esclude che la scadenza del 2035 conservi vitalità giuridica. La ratio del d.lgs. n. 164/2000 rispondeva all’apertura del mercato mediante azzeramento della durata dei rapporti preesistenti, mitigato da periodi transitori di mera proroga tecnica. Le successive proroghe legislative e discrezionali hanno stabilizzato i rapporti, ampliandone la durata. La tesi attorea di congelare la scadenza del 2035 si risolve in un paradosso cumulativo di utilità: dopo aver beneficiato della rinegoziazione del 2005 e della proroga ex lege, il gestore invoca un ulteriore soccorso economico fondato su un contesto giuridico superato.

Quanto alla scadenza effettiva, il Collegio ritiene applicabile l’art. 23, comma 4, d.l. n. 273/2005. La norma non prevede esclusioni per i titoli rinegoziati e la clausola di salvaguardia dell’accordo del 2005 conferma l’operatività di durate maggiori disposte da leggi sopravvenute. Infondata è l’eccezione sull’esclusiva riferibilità ai finanziamenti statali, risultando la concessione ammessa ai contributi della l. n. 784/1980. Parimenti infondata è l’eccezione sulla mancata coincidenza tra gestore ed esecutore, poiché l’esecuzione tramite cooperative consorziate integra modalità unitaria della struttura consortile.

Da ciò deriva il rigetto del capo volto a escludere la devoluzione gratuita e l’accoglimento parziale della domanda sulla scadenza al 2023, con devoluzione a titolo gratuito e senza rimborsi. In accoglimento parziale della riconvenzionale, il Collegio posticipa il dies ad quem e riconosce l’acquisizione gratuita con i conseguenti incrementi di canone fino alla cessazione effettiva del servizio in prorogatio. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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