Impresa artigiana individuale e white list, nessuna esclusione dimensionale (TAR Emilia-Romagna n. 471 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le eccezioni di cui all’art. 83, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 159/2011, che non richiedono la documentazione antimafia per l’attività artigiana esercitata in forma di impresa individuale, non integrano un limite dimensionale all’esercizio del potere di verifica. Esse operano sul piano del dovere acquisitivo della pubblica amministrazione, come conferma l’avverbio “comunque“, e vanno pertanto lette in senso facoltizzante e non escludente. La richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1, commi 52 e 53, legge n. 190/2012 attiva il controllo antimafia a prescindere dalle soglie e dalla forma giuridica dell’operatore. Il dimensionamento dell’impresa, nel caso concreto, si valuta in chiave sostanziale, considerando il contesto consortile, organizzativo e partecipativo in cui l’attività si svolge.

Il Fatto

Una ditta individuale artigiana del settore edile chiede l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura ha negato la sua iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, i c.d. elenchi White List. Il diniego si fonda su un quadro indiziario che intreccia frequentazioni, legami di parentela, assunzioni e cointeressenze economiche.

La ricorrente contesta anzitutto l’applicabilità stessa della disciplina antimafia all’impresa artigiana individuale, poi la ricostruzione degli indizi e infine la mancata ammissione alla misura della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del D.Lgs. n. 159/2011, chiesta in via subordinata come alternativa meno afflittiva all’interdittiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esegesi dell’art. 83, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 159/2011. La norma, secondo il Tribunale, disciplina le ipotesi in cui la documentazione antimafia non è “comunque richiesta” e non incide sul potere di controllo, che resta integro. A sostegno della lettura sistematica il Collegio richiama l’art. 94.1 del D.Lgs. n. 159/2011, che ammette di temperare i divieti rispetto all’impresa individuale quando verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento del titolare e della famiglia: una conferma indiretta dell’astratta applicabilità del regime antimafia a prescindere dalle dimensioni. Rileva inoltre che la ricorrente ha essa stessa sollecitato l’informazione, chiedendo l’iscrizione ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012, e che le attività edilizie rientrano tra quelle del comma 53.

Nel caso concreto il Tribunale valorizza il contesto consortile: la ditta detiene dal 2017 quote di un consorzio che annovera quindici consorziati o ex consorziati controindicati, molti dei quali amministrati o partecipati da soggetti vicini a un noto sodalizio criminale locale. A ciò si aggiungono pregresse assunzioni di dipendenti controindicati e la titolarità di quote in altra società esposta. Tale intreccio, secondo il Collegio, riconfigura in senso ampliativo il dimensionamento dell’impresa e rende non credibile la tesi di una “limitatissima attività” priva di relazioni imprenditoriali.

Sul secondo motivo, il Collegio ritiene non necessaria l’istruttoria richiesta. Le frequentazioni sono già state valorizzate da questa Sezione (TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 557 del 10 dicembre 2025) come ulteriori elementi sintomatici, non richiedendo la sede amministrativa un quadro di correità. I fatti risalenti conservano rilievo se compongono un quadro indiziario attendibile (Cons. Stato, Sez. III, n. 2 del 2 gennaio 2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 8327 del 27 ottobre 2025). Quanto ai rapporti di parentela, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 2062 del 24 marzo 2024 e Cons. Stato, Sez. III, n. 8395 del 2023: essi possono da soli fondare l’interdittiva quando, per numero e qualità, rivelino una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa. Sette stretti legami familiari convergono con i controlli del 2006 e del 2017, escludendo una procedura meramente anagrafica.

Quanto ai dipendenti, il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 1828 del 6 marzo 2026 e n. 5410 del 2018: anche un solo dipendente controindicato ha valenza indiziante, e l’insorgenza successiva della criticità non inficia il ragionamento probabilistico. Sull’interdittiva a cascata, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 5284 del 12 giugno 2024, escludendo che il vincolo consortile sia episodico o remoto; decisivi gli importi dei rapporti economici con il consorzio, non trascurabili soprattutto per il 2023.

Infine, sul terzo motivo, il Collegio ritiene adeguata la motivazione sul diniego di prevenzione collaborativa. La Prefettura ha esplicitamente escluso i presupposti dell’art. 94-bis, valorizzando pluralità e rilevanza dei rapporti parentali e l’organizzazione su un consorzio a forte controindicazione, in linea con l’onere motivazionale indicato da Cons. Stato, Sez. III, n. 6035 del 23 luglio 2026. Il ricorso è infondato e respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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