Opposizione a decreto ingiuntivo e sindacato incidentale sugli atti amministrativi consolidati (TAR Sicilia n. 2518 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 118 cod. proc. amm., il giudice è chiamato a verificare la perdurante esistenza ed efficacia dei provvedimenti amministrativi posti a fondamento del credito, senza poter sindacare in via incidentale la loro validità. Tale sindacato è riservato al giudice davanti al quale gli atti siano stati tempestivamente impugnati. Le censure di illegittimità del provvedimento opposte in sede di opposizione sono pertanto inammissibili, perché il loro esame, anche solo incidentale, comporterebbe l’elusione del termine di decadenza di cui all’art. 29 cod. proc. amm.. Il provvedimento amministrativo non impugnato, o divenuto definitivo per improcedibilità del ricorso, costituisce prova scritta idonea del credito ai sensi degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., salva la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Il Fatto
L’Azienda ospedaliera aveva revocato l’aggiudicazione provvisoria di una fornitura in favore di un’impresa individuale, addebitandole a titolo di acquisto in danno la differenza rispetto al prezzo dell’aggiudicataria definitiva. L’impresa aveva impugnato la revoca davanti al TAR, ma il ricorso era stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla stessa ricorrente.
Nel frattempo l’Amministrazione aveva ottenuto dal Tribunale civile un decreto ingiuntivo, poi revocato per difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. L’Azienda si era quindi rivolta al TAR, che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto. L’impresa ha proposto opposizione eccependo la preclusione derivante dai giudicati formatisi e la prescrizione del credito, contestando nel merito la legittimità della revoca e la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità l’eccezione di prescrizione e la respinge. Il dies a quo del termine decennale non coincide con l’aggiudicazione, come sostenuto dall’opponente, ma con la revoca e il contestuale addebito, comunicati con nota del 14.04.2008: solo da quel momento l’Amministrazione è stata posta in condizione di far valere il proprio diritto, secondo il disposto dell’art. 2935 cod. civ. Il termine è stato inoltre più volte interrotto dai solleciti documentati in atti.
Nel merito, il TAR rileva che la pretesa creditoria trova fondamento nella deliberazione di revoca e nella nota di addebito. La sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso ha lasciato intatti gli effetti dei provvedimenti impugnati, che devono considerarsi definitivamente consolidati. Il giudice dell’opposizione deve limitarsi a verificarne l’esistenza e l’efficacia, senza poterne sindacare in via incidentale la validità, riservata al giudice dell’impugnazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i provvedimenti consolidati costituiscono prova scritta utilmente valorizzabile in sede monitoria ai sensi degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., rilevando qualsiasi documento di sicura autenticità da cui risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito (Cons. Stato, Sez. II, n. 5515/2025; Cass. civ., sez. I, n. 3646/2009). Ne discende il rigetto dell’eccezione di preclusione, non rinvenendosi alcun effetto preclusivo nelle sentenze richiamate dall’opponente.
Le censure sulla legittimità della revoca si risolvono in rilievi che avrebbero dovuto essere coltivati con l’azione di annullamento e sono pertanto inammissibili, perché il loro esame comporterebbe l’elusione del termine di decadenza di cui all’art. 29 cod. proc. amm., non potendosi disapplicare il provvedimento in base a censure non tempestivamente proposte. Infondata è anche la doglianza sulla fattura, poiché il credito risulta fondato su prova certa e il debitore non ha allegato fatti impeditivi o estintivi.
L’opposizione è quindi respinta, con conferma del decreto ingiuntivo e dichiarazione di esecutorietà ai sensi degli artt. 653 e 654 cod. proc. civ., applicabili in forza dell’art. 118 cod. proc. amm.; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 633 c.p.c. – Condizioni di ammissibilità
- Art. 634 c.p.c. – Prova scritta
- Art. 653 c.p.c. – Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione
- Art. 654 c.p.c. – Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione