Incandidabilità del consigliere non travolge il voto per sindaco e lista (TAR Calabria n. 666 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di incandidabilità di un candidato al consiglio comunale, accertata dopo l’ammissione delle liste, non determina l’invalidità delle operazioni elettorali né travolge i voti espressi per la lista e per il candidato sindaco ad essa collegato. La legge Severino ricollega alla condizione ostativa il solo effetto della mancata proclamazione del soggetto incandidabile. Nei comuni fino a 15.000 abitanti il voto al sindaco e quello alla lista mantengono autonomia rispetto al voto di preferenza, con la conseguenza che l’eventuale nullità di quest’ultimo resta circoscritta al singolo candidato consigliere. La censura sulle schede dichiarate nulle, priva di contestazioni annotate nei verbali e di allegazioni dei rappresentanti di lista, è inammissibile per finalità esplorativa.
Il Fatto
Le elezioni comunali del Comune di Melicuccà si svolgono il 24 e 25 maggio 2026 con due liste. La lista n. 1, collegata al candidato sindaco poi eletto con 271 voti, prevale per 4 voti sulla lista n. 2 collegata al ricorrente, fermo a 267 voti. Nella lista n. 1 è candidato al consiglio un soggetto che ottiene 5 preferenze, senza risultare eletto. In data 15 maggio 2026 la Commissione Elettorale Circondariale comunica al Comune l’accertamento, avvenuto solo il 14 maggio, della sua incandidabilità ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 235/2012.
Il candidato sindaco della lista n. 2 e i consiglieri di quella lista chiedono la correzione del risultato: sottrarre i 5 voti attribuiti al candidato incandidabile e alla sua lista, proclamare il ricorrente sindaco e rideterminare il consiglio. In via subordinata chiedono la verificazione delle 7 schede dichiarate nulle nelle due sezioni; in estremo subordine la nullità della competizione elettorale. Il Comune eccepisce l’irricevibilità per errata indicazione dell’indirizzo pec nella relata, i controinteressati l’infondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione dell’Avvocatura e dispone l’estromissione del Ministero dell’Interno e della Prefettura. Nel rito elettorale ex art. 130, comma 3, c.p.a. la sola parte pubblica necessaria è l’ente locale, non l’amministrazione statale.
Rigetta poi l’eccezione di irricevibilità. La notificazione è stata consegnata all’indirizzo pec risultante dall’Indice PA-IPA; l’errata indicazione dell’indirizzo nella relata è irregolarità sanata dal raggiungimento dello scopo, confermato dalla costituzione in giudizio del Comune e dalla ricevuta di protocollo. Il Collegio richiama Cass. civ. Sez. I n. 20039 del 2020.
Nel merito la questione centrale è stabilire se la partecipazione del candidato incandidabile abbia travolto la competizione. Il Collegio ricostruisce il sistema dell’art. 71 T.U.E.L. e dell’art. 5 d.P.R. n. 132/1993: nei comuni fino a 15.000 abitanti l’elettore esprime il voto per il sindaco, il voto di lista e, solo eventualmente, la preferenza. Le tre manifestazioni sono autonome, e quella per il sindaco e la lista non può essere travolta dalla successiva emersione dell’incandidabilità del singolo consigliere, per ragioni di certezza del risultato elettorale e di conservazione delle volontà espresse.
Sul versante della legge Severino, il Collegio osserva che gli artt. 10 e 12 d.lgs. n. 235/2012 non impediscono la partecipazione del candidato incandidabile: l’ammissione si fonda sulla dichiarazione sostitutiva ex art. 46 d.P.R. n. 445/2000, e l’accertamento successivo della condizione ostativa comporta solo la mancata proclamazione. La comunicazione della Commissione Circondariale non mirava a espungere il candidato dalla lista, ma a impedirne la proclamazione. Richiamano Cons. Stato Sez. II n. 477 del 2025 e C.G.A.R.S. n. 530 del 2023.
Il terzo motivo è inammissibile: i ricorrenti non indicano per quale candidato sindaco fossero espressi i voti nelle schede nulle, non quantificano le schede ascrivibili alla lista n. 2 e non allegano contestazioni annotate nei verbali né dichiarazioni di rappresentanti di lista. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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