Il payback sui dispositivi medici non incide sulle gare e le quote regionali sono atti vincolati (TAR Lazio n. 13779 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, non lede il legittimo affidamento degli operatori, atteso che il sistema del c.d. payback era già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, inclusa la misura del tetto nazionale del 4,4%. Tale meccanismo non altera l’esito delle procedure di evidenza pubblica, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori e non sul contenuto dei contratti. I provvedimenti regionali che approvano gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e quantificano gli importi dovuti costituiscono attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità; la relativa controversia, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti statali e regionali che compongono il procedimento di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione dello scostamento, le linee guida attuative e il decreto della Regione Puglia che individuava le aziende tenute al versamento. Con il ricorso, trasposto in sede giurisdizionale dopo l’opposizione al ricorso straordinario, la società ha dedotto la violazione del legittimo affidamento, dei principi di trasparenza e buona amministrazione, nonché l’illegittimità costituzionale del meccanismo per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. e con la Carta di Nizza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato i precedenti della Sezione in materia di payback e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Con riferimento ai vizi propri degli atti impugnati, il TAR ha escluso la lesione dell’affidamento: il sistema di ripiano risultava prevedibile sin dall’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, essendo noti sia le quote di ripiano sia il criterio di riparto basato sul fatturato, oltre alla misura del tetto nazionale del 4,4%. La successiva determinazione dei tetti regionali, pur avvenuta in epoca posteriore alle gare, non assume rilievo perché conforme al parametro nazionale già conoscibile dagli operatori secondo l’ordinaria diligenza.
Quanto alla dedotta mancanza di trasparenza, il Collegio ha rilevato che il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 ha indicato con precisione le basi di calcolo dello scostamento, facendo riferimento ai dati del modello CE consolidato regionale, e che le tabelle allegate espongono in modo matematico gli importi dovuti. Ha inoltre escluso la necessità di un contraddittorio procedimentale generalizzato con tutte le imprese, ritenuto estraneo al sistema normativo e contrario al principio di efficienza. Sulla metodologia di calcolo, il TAR ha confermato che il fatturato rileva al lordo dell’IVA, poiché le amministrazioni sanitarie, in qualità di consumatori finali, sopportano il costo dell’imposta che confluisce nella spesa rilevante.
Il TAR ha poi respinto le censure relative all’incostituzionalità della disciplina, richiamando integralmente la sentenza n. 140 del 2024, e ha escluso il contrasto con la normativa sugli appalti: il payback non rimodula i contratti né incide sull’aggiudicazione, operando complessivamente sul fatturato delle aziende quale compartecipazione alla spesa sanitaria. Né è stato dimostrato che il meccanismo abbia compresso eccessivamente i margini di utile degli operatori.
In relazione al decreto regionale impugnato, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La Regione, nell’approvare gli elenchi e quantificare gli importi, svolge attività meramente ricognitiva ed esecutiva, senza alcun margine di discrezionalità tecnica o amministrativa, essendo predeterminati dalla legge e dagli atti ministeriali tutti gli elementi della pretesa patrimoniale. La contestazione della società attiene, quindi, al quantum debeatur, radicandosi in un rapporto paritario a valle del potere autoritativo: la giurisdizione spetta al giudice ordinario, potendo la causa essere riassunta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
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Nota della Redazione
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