La TFO resta fissa e onnicomprensiva nel calcolo della componente incentivante (Cons. Stato n. 6533 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tariffa fissa onnicomprensiva riconosciuta agli impianti fotovoltaici ammessi al quarto e quinto conto energia non si scompone in una componente tariffaria e in una componente di mercato autonoma. Il prezzo zonale orario opera esclusivamente “dall’interno”, quale fattore di quantificazione delle due quote della tariffa, e incontra nella TFO stessa il proprio limite. La rimodulazione di cui all’art. 26, comma 4, d.l. n. 91/2014 incide sulla sola componente incentivante, calcolata secondo il metodo previsto per gli impianti di taglia superiore, senza trasformare la tariffa da fissa in variabile. Il GSE, adeguando la formula algoritmica, esercita il potere di regolamentazione operativa attribuito dall’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014: si tratta di correzione vincolata di un errore matematico, estranea al paradigma dell’autotutela. Nessun legittimo affidamento è configurabile nella conservazione di importi superiori a quelli dovuti in base al regime liberamente prescelto.
Il Fatto
Una società agricola, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW ammesso alla tariffa fissa onnicomprensiva in forza di convenzione con il GSE e del d.m. 5 luglio 2012, impugnava davanti al TAR Lazio la nota di sospensione dell’erogazione degli acconti per l’anno 2022 e la successiva comunicazione di rideterminazione della tariffa, adottate dal Gestore a seguito dell’anomalo aumento dei prezzi dell’energia nel biennio 2021-2022.
Il primo giudice respingeva il ricorso. La società proponeva appello articolando otto motivi, lamentando in particolare che l’adeguamento dell’algoritmo avesse introdotto un tetto al prezzo dell’energia con effetto retroattivo, in assenza di un potere di modifica, e avesse replicato la disciplina sugli extra profitti dettata dall’art. 15-bis d.l. n. 4/2022, estranea agli impianti in ritiro dedicato a tariffa omnicomprensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e muove dal dato testuale dell’art. 26, comma 4, d.l. n. 91/2014. La norma circoscrive le riduzioni alla sola componente incentivante, “calcolata” secondo l’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012. La TFO rimodulata resta dunque fissa e onnicomprensiva, articolata in due quote interne, incentivante e non incentivante. Il rinvio al decreto ministeriale vale a mutuare il metodo quantitativo, non a trasformare il regime tariffario.
La tesi dell’appellante si infrange sul testo: la disciplina di settore non contempla due canali di remunerazione, ma un’unica fonte influenzata “dall’interno” dal prezzo zonale. La componente incentivata cresce al diminuire del prezzo zonale; quella non incentivante, pari al prezzo zonale, trova nella tariffa il proprio limite. Diversamente, la tariffa perderebbe i caratteri di stabilità e onnicomprensività intrinseci al meccanismo. Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti del 2025 (sent. nn. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 3814, 5026, 5027, 5207 e 5208).
Quanto all’affidamento, l’operatore ammesso alla TFO ha valutato ex ante la sostenibilità dell’iniziativa, scegliendo di porsi al riparo dalle oscillazioni di mercato: non può invocare la disciplina dell’art. 15-bis d.l. n. 4/2022 né il regolamento UE n. 2022/1854, dettati per ipotesi diverse. Il recupero degli importi eccedenti ha natura di atto dovuto e costituisce indebito oggettivo, irrilevante il profilo soggettivo dell’accipiens. Il richiamo è alla Corte cost. n. 16 del 2017: la garanzia di costanza dell’incentivo non lo rende immutabile per venti anni, né le convenzioni con il gestore sono riducibili a contratti di esclusivo profitto.
L’adeguamento dell’algoritmo non integra autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, poiché concerne la formula e non il provvedimento, e la correzione ha carattere vincolato. La sospensione dell’erogazione trova giustificazione nella mancanza della causa dell’incentivo, non dovuto, a prescindere dall’art. 21-quater l. n. 241/1990. La portata retroattiva degli atti è esclusa: essi correggono un errore di calcolo, non modificano il criterio. Infine, il rinvio pregiudiziale è respinto, alla luce della Corte di giustizia, 27 giugno 2024, causa C-148/23 e della Corte di giustizia, 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18.
Nota della Redazione
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