Nessun soccorso istruttorio per la riserva di posti non dichiarata nella domanda (TAR Lazio n. 15054 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito deve essere dichiarata dal candidato negli appositi spazi della domanda di ammissione, a pena di esclusione, secondo la lex specialis del concorso. L’omessa apposizione della dichiarazione integra un errore dichiarativo imputabile al concorrente e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, che non può tradursi in un aggiustamento postumo della domanda né in una rimessione in termini. Il principio di autoresponsabilità del concorrente e la par condicio impediscono all’amministrazione un’attività interpretativa diretta a colmare lacune dichiarative, anche quando il titolo risulti menzionato in una sezione diversa del modulo telematico. Resta ferma la validità delle clausole del bando che impongono la dichiarazione dei titoli negli spazi dedicati e che subordinano la valutazione alla completezza delle informazioni ivi rese.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dal Ministero della Giustizia per il reclutamento di 1.000 unità nell’Area Assistenti, profilo di conducente di mezzi a motore. Collocato tra gli idonei, ha chiesto l’annullamento degli atti di gestione della procedura, del silenzio-rigetto sull’istanza di riesame in autotutela e il riconoscimento del titolo di riserva di posti previsto dall’art. 1, comma 3, del bando in favore degli operatori volontari del servizio civile universale.

Il ricorrente ha dedotto di aver svolto il servizio civile e di aver omesso, per mero errore materiale, di apporre il c.d. flag sulla casella dei titoli di riserva, pur avendo indicato l’esperienza nella sezione del modulo dedicata alle esperienze lavorative presso la pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito eccependo che il candidato aveva risposto negativamente alla voce sui requisiti di riserva e che il sistema informatico estrae solo le informazioni correlate alle singole voci del bando.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso richiamando l’orientamento secondo cui il soccorso istruttorio non opera quando confligge con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, ciascuno tenuto a sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione. L’invito alla integrazione, in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza, determinerebbe una palese violazione della par condicio.

La Corte ha escluso che l’amministrazione possa svolgere un’attività interpretativa diretta a colmare lacune documentali o dichiarative e ha ribadito che le opportunità di regolarizzazione non possono tradursi in un aggiustamento postumo, volto a eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando. Ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, n. 1148 del 2019 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5698 del 2018.

Il Collegio ha poi verificato la disciplina della lex specialis. L’art. 2, comma 3, del bando impone l’accettazione integrale delle disposizioni; l’art. 4, comma 4 prescrive di dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione, l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve; l’art. 8, comma 2 stabilisce che sono valutati solo i titoli inseriti negli spazi dedicati e completi delle informazioni necessarie. L’omessa flaggatura è stata quindi ascritta a responsabilità dichiarativa del candidato.

Su un piano ulteriore, il Tribunale ha rilevato che la certificazione del servizio civile è stata rilasciata in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda, fissato al 21.9.2024. Il ricorrente, non disponendo all’epoca della certificazione, non avrebbe potuto rendere la dichiarazione senza incorrere nei rischi di decadenza e di esclusione previsti dagli artt. 2, comma 2, e 4, comma 10, del bando, in relazione agli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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