Prova pratica di guida: onere di contestazione immediata del tempo rilevato (TAR Lazio n. 15060 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali caratterizzate da prove pratiche con misurazione del tempo, la mancata contestazione immediata alla commissione del dato cronometrico rilevato assume valore probatorio prevalente rispetto agli indizi di inattendibilità dedotti solo in giudizio. La circostanza che le modalità operative della prova siano state illustrate a tutti i candidati e che la valutazione sia stata comunicata nell’immediatezza, con possibilità di verbalizzare osservazioni, esclude la violazione del principio di parità di trattamento. La disciplina concorsuale che prevede un risultato on/off del superamento della soglia temporale non impone di indicare il tempo effettivamente impiegato, né di documentare la taratura dello strumento di misurazione, ove il candidato non abbia contestato il dato al momento della prova. Il giudizio di legittimità della valutazione tecnica resta riservato alla commissione nei limiti della manifesta illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’esito della prova pratica di guida del concorso pubblico per 1000 posti di conducente di automezzi, indetto dal Ministero della Giustizia, nella parte in cui gli era stato attribuito il punteggio di 15/20 punti, oltre agli atti consequenziali: elenco degli idonei, graduatoria finale, avvisi di scorrimento e assegnazione delle sedi.

Il candidato ha esposto di aver conseguito il punteggio massimo nella fase statica e 8 punti su 13 nella fase dinamica, per effetto dell’attribuzione di 0 punti alla manovra di frenata di precisione: l’esaminatore aveva rilevato il superamento del tempo massimo di 10 secondi. Ha lamentato che il cronometraggio era stato effettuato manualmente da un solo commissario, con avvio segnalato a distanza, senza documentazione su marca, modello, taratura e collaudo dello strumento e con annotazione della sola dicitura generica “>10 secondi”, non verificabile ex post. Ha chiesto l’annullamento e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio o ripetizione della prova.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito la disciplina applicabile: l’avviso del 18.6.2025 prevedeva che la prova dovesse svolgersi entro 10 secondi e che il superamento comportasse la valutazione di 0 punti. Il TAR ha rilevato che nessuna specifica modalità di misurazione — manuale o automatica — era stata prescritta dal bando o dall’avviso.

Il punto decisivo è stato individuato sul piano probatorio. Il ricorrente aveva avuto piena possibilità di contestare immediatamente la valutazione, come attestato dal verbale della commissione, e non lo aveva fatto. Per il Collegio, questa acquiescenza assume rilevanza probatoria circa l’attendibilità del superamento del limite temporale maggiore rispetto agli elementi indiziari dedotti in giudizio.

Il Tribunale ha inoltre escluso la dedotta discriminazione nel mezzo di misurazione, risultando provato che le modalità operative erano state illustrate all’inizio delle prove a tutti i candidati e che gli altri membri della commissione presenziavano con postazione adiacente alla pista.

Quanto all’omessa indicazione del tempo effettivo, il TAR ha osservato che la scheda di valutazione prevedeva, per la frenata di precisione, un risultato on/off (“si” oppure “no”) rispetto alla soglia di 10 secondi. Da ciò ha tratto la conseguenza che la lex specialis non imponeva alcun obbligo di comunicare il tempo puntuale. L’assenza di annotazioni sul superamento della linea di arresto ha confermato, in via conseguenziale, che lo 0 punti era dipeso dal tempo.

Il Collegio ha quindi ritenuto cedevole l’assunto sull’assenza di documentazione circa la taratura e il collaudo dello strumento, di fronte all’insussistenza di prova del contenimento della frenata entro i 10 secondi e all’assenza di rimostranze alla commissione. Ha qualificato come mere congetture sia tale censura sia quella relativa alla valutazione da parte di un solo commissario. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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