Riconoscimento titolo estero di sostegno: silenzio e termini del Ministero (TAR Lazio n. 15633 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine commisurato alla peculiarità e alla rilevanza quantitativa delle istanze della specie. L’obbligo di esame impone di valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite all’estero, con eventuale adozione di misure compensative proporzionate.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 1 febbraio 2025, istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione non ha concluso il procedimento.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso nel termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito dalla legge n. 604/2022.

Quanto al termine, il Tribunale richiama l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, di recepimento della direttiva 2013/55/UE: nella fattispecie l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, sussiste il silenzio-inadempimento.

Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio commisura il termine per la conclusione del procedimento a 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La determinazione tiene conto del fatto, notorio, costituito dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, e si fonda sui richiami a TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023 e TAR Lazio, sez. IV ter, n. 17740 del 2024.

Nel termine assegnato il Ministero dovrà esaminare la documentazione riferita alla specifica posizione del ricorrente, al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/UE e con la normativa attuativa. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 1361 del 2023 e i principi dell’Adunanza Plenaria n. 19, 20, 21 e 22 del 2022, ritenuti sovrapponibili ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro: l’Amministrazione deve tener conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno, e valutando l’equipollenza con eventuali misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva. Resta fermo il principio enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nelle sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, richiamato dalla pronuncia sulla causa C-313/01, Morgenbesser.

Il ricorso è pertanto accolto. Per il caso di perdurante inadempienza è disposta la nomina a commissario ad acta, con facoltà di delega, del responsabile del competente Dipartimento ministeriale, con ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza dei 120. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, anche in ragione della solo recente definizione del quadro interpretativo di riferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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