Diritto alla terapia ABA del minore non perfezionato senza progetto terapeutico (TAR Lazio n. 15731 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di cura del disturbo dello spettro autistico costituiscono livelli essenziali di assistenza, la cui erogazione il Servizio sanitario nazionale deve garantire. Tuttavia, in capo al privato non sorge un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di un determinato e specifico trattamento sanitario a carico del servizio sanitario regionale prima che l’équipe multidisciplinare del TSMREE abbia redatto, all’esito della valutazione multidimensionale, il progetto terapeutico riabilitativo e abbia individuato la terapia più confacente alla tutela della salute dell’assistito. Ne consegue che il ritardo nella presa in carico del minore e nella predisposizione del progetto integra un’inerzia illegittima dell’azienda sanitaria, che fonda la domanda di risarcimento del danno per le spese documentate sostenute dalla famiglia per le terapie erogate privatamente, nei limiti delle ore indicate nel progetto stesso.
Il Fatto
I genitori di un minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, chiedono l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva dell’azienda sanitaria e la condanna all’erogazione dell’intervento cognitivo comportamentale secondo metodo ABA, nella misura prescritta dalla neuropsichiatra nel gennaio 2025, oltre a supervisione e parent training, con domanda di risarcimento del danno per le spese sostenute privatamente.
Dopo la diffida di aprile 2025 l’azienda sanitaria ha attivato solo un intervento di psicomotricità, rimanendo inadempiuti gli altri prescritti. Nel corso del giudizio il minore è stato rivalutato dall’équipe TSMREE, che in data 18 novembre 2025 ha redatto il progetto terapeutico riabilitativo. I ricorrenti hanno quindi rinunciato alla misura cautelare e insistito solo per la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ridefinisce in via preliminare i termini delle domande, chiarendo che quello indicato come progetto del gennaio 2025 era in realtà la relazione clinica della neuropsichiatra, mentre il progetto terapeutico è intervenuto solo a novembre 2025, in corso di causa.
Sul piano della giurisdizione il Tribunale richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1781 del 20 gennaio 2022: la controversia spetta al giudice amministrativo in sede esclusiva quando è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, ravvisabile anche nell’omissione provvedimentale sulla richiesta di erogazione. Poiché il procedimento valutativo era in corso al momento del ricorso e si è poi concluso con la proposta di progetto accettata dai genitori, sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Il ricorso è dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quanto alla domanda di presa in carico, ormai soddisfatta. Resta invece l’interesse alla domanda risarcitoria.
Nel merito il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992, che subordina l’erogazione delle prestazioni all’evidenza scientifica di un significativo beneficio; la legge n. 134/2015; i livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017; la legge regionale del Lazio e il Regolamento regionale n. 1 del 2019. Da tali fonti discende che compete all’équipe del TSMREE stabilire il percorso terapeutico e redigere il progetto che definisce le prestazioni a carico del servizio sanitario regionale.
Tuttavia il Collegio rileva l’inerzia: i genitori si sono rivolti all’azienda sanitaria da marzo 2023, con primo incontro solo a febbraio 2024 e progetto terapeutico redatto a novembre 2025. Le attività di supporto svolte nelle more non sostituiscono la principale attività di redazione del progetto in tempi brevi, trattandosi di terapie la cui efficacia dipende dalla tempestività dell’intervento. L’azienda sanitaria è pertanto condannata al rimborso delle spese documentate dal marzo 2023, nei limiti delle ore del progetto, sino all’effettiva presa in carico, fatta salva la verifica di eventuali contributi pubblici da decurtare.
Nota della Redazione
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