Cass. pen. Sez. I n. 36007 del 13.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 36007/2026, depositata il 13/10/2026 (R.G. 19144/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. Ministero della giustizia 2. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, entrambi rappresentati ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Cagliari nel procedimento a carico di: avverso l’ordinanza del 16/04/2026 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto PATSCOT che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; Dato avviso alle parti;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo di avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 16 settembre 2025 che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento disciplinare con il quale, in data 5 dicembre 2024, il Consiglio di disciplina della casa circondariale di Sassari gli aveva irrogato la sanzione dell’esclusione dalle attività in comune per giorni cinque in relazione alla ritenuta violazione dell’art. 77, comma 1, n. 15, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, commessa all’interno della casa circondariale di Agrigento; la sanzione è stata, quindi, annullata.

2. Ricorrono il Ministero della giustizia e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, rappresentati ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Cagliari, che chiedono l’annullamento del provvedimento impugnato per:

– mancanza della motivazione in quanto il Tribunale di sorveglianza, nel ritenere “sproporzionata” la sanzione inflitta, l’ha annullata senza alcuna motivazione, anziché, semmai, rideterminarla ex art. 39 legge 26 luglio 1975, n.

– violazione dell’art. 40 cod. pen. là dove il Tribunale di sorveglianza ha affermato che non era emerso con sufficiente certezza il nesso di causalità tra la condotta disciplinarmente rilevante e lo stato psichico al momento del fatto. Si tratta, ad avviso delle amministrazioni ricorrenti, di un macroscopico errore di diritto poiché valorizza uno stato emotivo per escludere il nesso di causa con il comportamento tenuto dal detenuto;

– violazione degli artt. 90, 92 e 93 cod. pen. là dove il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto sussistere una condizione di fragilità tale da escludere la responsabilità disciplinare. Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato ricorrente, la condizione di fragilità, che costituisce uno stato emotivo e passionale, non esclude l’imputabilità, tanto che, del resto, la condizione di dipendenza da stupefacenti non rileva ai fini dell’imputabilità, salvo il caso fortuito o la forza maggiore. Le amministrazioni ricorrenti rilevano, inoltre, che sia erroneo dedurre la “condizione di fragilità” soltanto dallo stato di tossicodipendenza e dalla inadeguatezza strutturale della cella ove è stato recluso in isolamento “di fatto” per soli dieci giorni. Infatti, sottoposto al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen., è stato temporaneamente ristretto in un reparto ordinario nel carcere di struttura non dotata dell’apposita sezione, in attesa del trasferimento: per assicurare il regime speciale, sono state adottate misure operative per impedire i contatti con gli altri detenuti e le attività sociali in difetto del gruppo di socialità previsto dalle disposizioni regolamentari applicabili soltanto negli istituti dotati della suddetta sezione. La temporanea mancanza di luce è derivata unicamente da guasti tecnici, mentre il “blindo” è stato mantenuto chiuso per impedire i contatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto tramite posta elettronica certificata (PEC), è inammissibile perché presentato fuori dei casi previsti dall’art. 591 cod. proc. pen.

2. Il ricorso avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Sassari è stato inoltrato a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio destinatario diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020: esso, infatti, risulta inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio di protocollo del Tribunale di sorveglianza, indirizzo non compreso nel richiamato decreto direttoriale e, del resto, utilizzabile soltanto per le attività amministrative.

Dagli atti risulta che, poi, il ricorso è stato inoltrato, da un addetto dell’ufficio, tramite posta elettronica ordinaria (POE) alla cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Sassari; l’atto, ivi giunto, è stato stampato e vi è stato apposto un timbro con annessa data.

3. Si applica, nel caso in esame, il principio espresso dal massimo consesso giurisdizionale secondo il quale: «Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso» (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025 – dep. 2026, Messina, Rv. 289326 – 01 , ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall’art. 87-bis d.lgs. cit. sulla base del criterio dell’interpretazione letterale della legge, non contrasta con l’art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l’aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una “restrizione” alla facoltà di impugnazione che è prevedibile ex ante per l’interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo; recentemente, in tema di impugnazioni della parte pubblica, Sez. 2, n. 14988 del 26/02/2026, Tale orientamento ha, del resto, ottenuto l’avallo dal giudice delle leggi (Corte Cost., sentenza n. 77 del 2026) che ha fugato qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale della scelta legislativa.

4. All’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna della parte pubblica ricorrente al pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 – dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 – 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 02/10/2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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